Niente squilli dopo la mezzanotte
Ne basta uno per far scattare una multa per molestie
09/01/2010
Nessuno squillo dopo la mezzanotte, pena una multa per molestia. A deciderlo è la Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 300 euro di multa nei confronti di un 53enne abruzzese, colpevole di avere fatto una telefonata all’ex moglie dopo le 24. Secondo i giudici, dopo quell’ora, anche solo uno squillo non merita le attenuanti perché è «petulante» e arreca disturbo.
Nicola F. - è questo il nome dell’abruzzese condannato - aveva chiamato la consorte, dalla quale si stava separando, una sola volta sul cellulare, per chiedere informazioni sul figlio. Il bambino avrebbe dovuto trascorrere la giornata con il padre ma la madre, come rileva la sentenza stessa, lo aveva portato al mare. Denunciato per lo squillo, l’uomo ha cercato di dimostrare che la telefonata non era dettata dall'intento di «interferire nella sfera della libertà della ex moglie ma era stata fatta allo scopo di richiedere informazioni sul figlio». Ma le sue argomentazioni non sono state sufficienti e Nicola è stato condannato per il reato punito dall'art. 660 c.p. dal Tribunale di Chieti.
La Prima sezione penale della Cassazione - sentenza 36 - ha bocciato il ricorso e ha ritenuto «impertinenti le considerazioni sull'assenza del requisito della petulanza, avendo la sentenza impugnata basato la decisione sull'esistenza dell'unico biasimevole motivo di recare molestia». Del resto, «l'ora in cui era stata effettuata la telefonata, attorno alla mezzanotte, dimostrava sia l'obiettiva molesta intrusione in ore riservate al riposo sia l'evidente intenzione di Nicola F. di molestare la moglie piuttosto che di vedere il bambino, che a quell'ora avrebbe dovuto dormire».
Nicola F. - è questo il nome dell’abruzzese condannato - aveva chiamato la consorte, dalla quale si stava separando, una sola volta sul cellulare, per chiedere informazioni sul figlio. Il bambino avrebbe dovuto trascorrere la giornata con il padre ma la madre, come rileva la sentenza stessa, lo aveva portato al mare. Denunciato per lo squillo, l’uomo ha cercato di dimostrare che la telefonata non era dettata dall'intento di «interferire nella sfera della libertà della ex moglie ma era stata fatta allo scopo di richiedere informazioni sul figlio». Ma le sue argomentazioni non sono state sufficienti e Nicola è stato condannato per il reato punito dall'art. 660 c.p. dal Tribunale di Chieti.
La Prima sezione penale della Cassazione - sentenza 36 - ha bocciato il ricorso e ha ritenuto «impertinenti le considerazioni sull'assenza del requisito della petulanza, avendo la sentenza impugnata basato la decisione sull'esistenza dell'unico biasimevole motivo di recare molestia». Del resto, «l'ora in cui era stata effettuata la telefonata, attorno alla mezzanotte, dimostrava sia l'obiettiva molesta intrusione in ore riservate al riposo sia l'evidente intenzione di Nicola F. di molestare la moglie piuttosto che di vedere il bambino, che a quell'ora avrebbe dovuto dormire».


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