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Assegno divorzio, in arrivo riforma

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Roma, 16 nov. (AdnKronos) - Stop all'assegno di divorzio come strumento "di indebito arricchimento", evitando comunque il "degrado esistenziale del coniuge economicamente debole". La sentenza emessa oggi dalla Corte di Appello di Milano nell'ambito della vertenza tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, ripropone un tema che è all'attenzione del legislatore. La commissione Giustizia della Camera sta infatti esaminando da alcune settimane, anche attraverso audizioni di giuristi, magistrati, avvocati ed esperti del settore, una proposta di legge presentata da un gruppo di deputati del Pd e da Stefano Dambruoso di Civici-innovatori, prima firmataria la presidente dell'organismo parlamentare, Donatella Ferranti. La nuova disciplina mira a stabilire che "con la sentenza di divorzio, il tribunale dispone l'attribuzione di un assegno allo scopo di compensare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio (o dalla cessazione dei suoi effetti civili)". In pratica si cerca di dare un seguito normativo a recenti sentenze della Corte di Cassazione, come ad esempio quella 'Grilli-Lowenstein' richiamata anche nel caso che vede protagonisti il leader di Forza Italia e l'ex coniuge, che nello stabilire l'entità dell'assegno divorzile, hanno ritenuto superato, "nell'ambito dei mutamenti economico-sociali intervenuti, il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio". Pertanto, hanno spiegato sempre i giudici della Suprema Corte, per valutare il diritto (o meno) all'assegno di divorzio (verifica basata sul principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole), va individuato un "parametro diverso", cioè il "raggiungimento dell'indipendenza economica" del coniuge richiedente: se si accerta la sua indipendenza economica viene meno il diritto all'assegno. Riprendendo quindi questi principi e riferendosi anche ad ordinamenti stranieri, la proposta di legge all'esame della commissione Giustizia della Camera, vuole arrivare ad "una soluzione di equità familiare", per "evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall'altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente debole, che abbia confidato nel programma di vita del matrimonio, dedicandosi alla cura della famiglia, rinunciando in tal modo a sviluppare una buona formazione professionale e a svolgere una proficua attività di lavoro o di impresa". Pertanto non si tratta più di soddisfare il diritto all'assegno del coniuge economicamente più debole, ma occorre compensare la disparità nelle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio. Scompare così il riferimento al possesso di mezzi adeguati (o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive) da parte del richiedente come presupposto del diritto all'assegno di divorzio. Perciò, secondo la proposta di legge "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge", e quindi non più a favore dell'altro coniuge, "destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi". "Nella determinazione dell'assegno -recita sempre il testo in discussione-il tribunale valuta le condizioni economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il reddito di entrambi, l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall'uno o dall'altro coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di un'adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali". Altra novità la possibilità dell'assegno temporaneo, perché, qualora la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea, dovuta cioè "a ragioni contingenti o superabili", il tribunale può attribuirlo solo per un determinato periodo. No all'assegno invece in caso di fine del matrimonio per violazione degli obblighi coniugali da parte di chi presenta la domanda. Infine la nuova disciplina viene estesa anche agli scioglimenti delle unioni civili.

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