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Roma, il M5s pronto a fare ricorso al Tar del Lazio contro Alfano: "Il commissariamento di Ostia è illegale"

Virzì Giulia
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Il commissariamento di Ostia non sarebbe legale. Il Movimento 5 stelle dichiara guerra alla decisione del ministro degli interni Angelino Alfano di mettere sotto tutela una frazione di Roma Capitale, e promette di fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Daniele Frongia, portavoce del M5s, dichiara: "Alfano... mi sembra di ricordare che sia un uomo di legge ma evidentemente non ha studiato molto durante il corso di laurea: il Testo Unico degli Enti Locali non prevede lo scioglimento di un singolo municipio. È un'invenzione: non è possibile sciogliere una parte del Comune. È una azione che non è collegata o collegabile con la realtà". I grillini avevano cominciato a fare le loro ricerche ancora quando il commissariamento era solo una possibilità, per quello che definivano una decisione "salva Pd". I municipi non sono alto che organismi di governo del territorio, di partecipazione e consultazione, di gestione di servizi e rappresentano la comunità di cui curano gli interessi. E tutto nell'ottica più grande del comune di appartenenza. La legge poi prevede che possano essere sciolti solo le giunte di comuni e province, non dei municipi. La decisione del governo sarebbe dunque pienamente fuorilegge e priva di senso, secondo quanto riferiscono i pentastellati. Il testo - Così infatti recita il comma 1 dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali: “Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte".

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