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Coronavirus, misure a sostegno del reddito: imprese, le soluzioni per l'accesso al credito

Cristiano Cominotto
Cristiano Cominotto

Sono Presidente di A.L. Assistenza Legale, sono nato e cresciuto a Milano, dove sono diventato avvocato cassazionista e giornalista. La mia professione è anche la mia passione. Amo difendere le persone e credo sia importante che ognuno abbia la consapevolezza dei propri diritti e delle possibilità che ha di difendersi dalle ingiustizie quotidiane. Mi considero un innovatore, non riesco mai a guardare le cose dallo stesso punto di vista. Ho creato degli studi legali completamente nuovi e diversi da quelli tradizionali i miei studi sono stati infatti inseriti dal Financial Times tra i top 50 Innovative Law Firm. Mi piace spiegare il diritto in modo semplice, se ci fosse una frase che sintetizza il mio pensiero sarebbe questa: "Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna" (Albert Einstein)

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Le imprese italiane, sempre più danneggiate dall’emergenza epidemiologica in corso, necessitano in maniera urgente di misure di sostegno per la sofferenza economica che stanno patendo a causa della massiccia riduzione della propria attività.

Con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, la compagine governativa è intervenuta a tutela di lavoratori e datori di lavoro, prevedendo una serie di misure speciali a sostegno di coloro che svolgono la propria attività̀ lavorativa nei Comuni maggiormente a rischio (che i singoli datori di lavoro potranno invocare a seconda del proprio inquadramento previdenziale):

- cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario (art. 13)
- trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria (art. 14);
- cassa integrazione guadagni in deroga (art. 15);
- indennità a favore dei lavoratori autonomi (art. 16);
- cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (art. 17).

L’ambito territoriale di riferimento, ampliato ad opera dei DPCM 8 e 9 marzo 2020 ai soli fini del contenimento del contagio, resta per il momento lo stesso, cioè quello che distingue gli 11 comuni della zona rossa dal resto del Paese. 
L’estensione operata dal DPCM 9 marzo 2020 - che ha provveduto ad eliminare la distinzione tra zona rossa e resto del paese, dichiarando l’Italia un’unica zona «protetta»
 - non riguarda al momento anche le misure speciali di sostegno al reddito in favore di imprese e lavoratori previste dal decreto legge n. 9/2020, che pertanto risulta ad oggi l’ultimo provvedimento legislativo adottato in materia e quindi l’unico a cui fare riferimento in attesa che vengano rilasciate nuove ed ulteriori istruzioni.

Tra le misure del decreto, particolare attenzione meritano quelle previste dall’articolo 13, cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario, il cui carattere di specialità, strettamente legato alla necessità di fronteggiare una situazione di emergenza a carattere contingente, si esplica nello snellimento dell’iter procedimentale che permetterebbe un più celere accesso al credito da parte delle imprese.

A riguardo, l’INPS ha rilasciato, con il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020, nuove e specifiche causali (“COVID-19 d. l. n. 9/2020” e “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020”) per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario in favore delle aziende situate nei comuni maggiormente colpiti dall’epidemia, dando seguito in maniera ufficiale alla procedura amministrativa per la presentazione delle domande.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 13 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, rubricato “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario” semplifica alcuni aspetti procedimentali delle misure per accorciare i termini di durata dell’iter preventivo, derogando a tal fine ad alcuni vincoli stabiliti dal D.Lgs. n. 148/2015. Come? 
Innanzitutto evitando di assoggettarle alle ordinarie procedure sindacali di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 che, in generale, assumono rilevanza sostanziale per la valutazione delle domande a pena d’inammissibilità. 

Ciò significa che le aziende potranno procedere ad invocare l’accesso agli ammortizzatori sociali di cui sopra senza dover effettuare le preventive comunicazioni e pertanto senza dover coinvolgere le rappresentanze sindacali aziendali (o la rappresentanza sindacale unitaria, ove esistente) e le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con un consistente risparmio di tempo nell’attivazione del procedimento.

SOGGETTI INTERESSATI E PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE
Le domande per tali misure con carattere di specialità possono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro (con la nuova causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”), a seconda del proprio inquadramento previdenziale, unicamente nei seguenti casi:

a) se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive o plessi organizzativi siti nei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 (Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo');

b) se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive o plessi organizzativi collocati al di fuori dei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 (Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'), con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa.

In generale, dunque, la cassa integrazione con specifica causale può essere richiesta anche se l’azienda ha semplicemente registrato una contrazione del lavoro, senza che sia necessaria una chiusura dell’attività. La misura della riduzione deve però essere valutata esclusivamente dai datori di lavoro.

L’art. 14 del d. l. n. 9/2020 prevede anche per le aziende beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, equiparandole in tal modo alle altre aziende. Tuttavia, per come è stata strutturata la norma, questa opzione si ritiene concessa solo a coloro che, in base all’inquadramento previdenziale, oltre alla CIGS, hanno anche la tutela CIGO.

Con riferimento all’assegno ordinario, possono accedere alla prestazione anche le aziende che nelle aree colpite dall’emergenza epidemiologica hanno plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139 del 2016 (es. agenzie, filiali, succursali).
Sempre per quanto riguarda l’assegno ordinario, infine, l’art. 13, comma 4, del d. l. n. 9/2020 prevede che sia concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente un numero di dipendenti maggiore di 5.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Sono ampliati i termini per la presentazione delle domande rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 48/2015 per l’intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 15, comma 2) e per l’accesso all’assegno ordinario (art. 30, comma 2). Lo comunica l'INPS, con il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020, affermando che «le domande potranno essere presentate per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività̀ lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio» e che «il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione». 
Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 ed il 12 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio) è neutralizzato ai predetti fini.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività̀ lavorativa verificatisi dal giorno successivo al 12 marzo, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà̀ le regole ordinarie e, pertanto, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività̀ lavorativa.

Secondo quanto disposto dal decreto, le domande di accesso a tali prestazioni con la nuova e specifica causale (“COVID-19 d. l. n. 9/2020”) devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva ed esclusivamente in via telematica, accendendo ai servizi online sul sito dell’Inps (www.inps.it), entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per chi richiede la prestazione, unitamente alla domanda deve necessariamente essere presentata anche una dichiarazione di responsabilità che attesti: 
1) che l’unità produttiva per la quale è presentata l’istanza era attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed è ubicata nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario); 
2) che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale sono in forza all’azienda alla data del 23 febbraio 2020; 
3) che il plesso, in cui si è verificato l’evento, che ha dato luogo alla richiesta di integrazione salariare, è situato nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 (solo in caso di domanda di assegno ordinario); 
4) che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale svolgono l’attività̀ lavorativa nel plesso, specificato nel punto precedente (solo in caso di domanda di assegno ordinario). 
5) che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all’interno dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario). 
In tale ultimo caso previsto dal punto 5, i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire e conservare presso la propria sede le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in merito alla residenza o domicilio all’interno dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020.
Per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, il trattamento di integrazione salariale ordinario può essere richiesto seguendo le stesse modalità indicate sopra, con causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020”.

Pur essendo equiparate alle altre aziende, la differente causale è necessaria per monitorare distintamente i differenti limiti di spesa introdotti, rispettivamente, dall’art. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020. Qualora infatti dal monitoraggio di ciascuna misura emerga che il limite di spesa per una determinata misura è stato raggiunto, anche soltanto in via prospettica, l’INPS non potrà più prendere in considerazione ulteriori richieste.
Prima che la CIGO sia autorizzata, è necessario innanzitutto interrompere la CIGS in atto per impossibilità di completare il programma previsto e deve essere il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a disporne l’interruzione attraverso l’adozione di un decreto su istanza dell’azienda interessata.

Il decreto ministeriale che dispone l’interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario (inserito nella procedura Sistema Unico, secondo le ordinarie modalità̀), è infatti conditio sine qua non del rilascio dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario.

TEMPISTICHE DI ACCREDITO
Quanto alla cifra, a ciascun lavoratore spetta un importo pari all’80% della retribuzione globale che gli sarebbe spettata per le ore di lavoro previste da contratto, importo che non può superare gli importi massimali mensili che l’INPS stabilisce annualmente (per il 2020 = 998,18 euro per retribuzioni mensili pari e inferiori a 2.159,48 euro e 1.199,72 euro per importi superiori).

Considerato però che la cassa integrazione viene erogata direttamente dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, potrebbero volerci mesi prima dell'effettivo accredito, in quanto l'istituto ha l'obbligo di verificare una serie di parametri prima di procedere al versamento. Tuttavia il governo è già all’opera per addivenire ad un sistema più pratico che consenta agli imprenditori di ricevere una maggiore liquidità ed anticipare i soldi della cassa integrazione ai dipendenti.

È ormai appurato che l’emergenza coronavirus riguardi in maniera indiscriminata l’intero territorio nazionale e che coinvolga anche le aziende di tutte le altre regioni per cui però non sono state previste ancora misure ad hoc in materia di ammortizzatori sociali. Ci si auspica pertanto che il governo intervenga al più presto estendendo le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali a tutto il territorio nazionale.

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