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Crediti in sofferenza e procedure di recupero: cosa fare se il debitore non paga

Giovanni Gregorio
Giovanni Gregorio

Avvocato civilista, patrocinante in Cassazione, sono nato, cresciuto e laureato a Milano, dove esercito in proprio la professione occupandomi principalmente di contratti commerciali, risarcimento danni da responsabilità civile,  diritto immobiliare e recupero crediti. Collaboro con il servizio di tutela legale di una primaria compagnia assicurativa, sono professionista delegato alle vendite giudiziarie immobiliari presso il Tribunale di Milano e tengo corsi di formazione aziendale in materia contrattuale.

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I crediti in sofferenza costituiscono un rischio che ogni creditore deve, suo malgrado, affrontare. La maggiore preoccupazione di chi ha un credito è quella ottenere il pagamento delle somme dovutegli. Il problema sorge quando il debitore non paga spontaneamente alla scadenza prevista; se ciò accade, il credito entra in sofferenza.
In questi casi, il creditore che strumenti può utilizzare per ottenere quanto gli spetta? Cosa può fare se il debitore non paga?
 

Crediti in sofferenza e procedure esecutive

In caso di inadempimento del debitore, il creditore può avviare davanti al Tribunale apposite procedure esecutive per mezzo delle quali può ottenere il pagamento delle somme che gli spettano.
In linea generale, queste procedure si distinguono in due categorie: le procedure esecutive individuali e quelle concorsuali.
Le prime prendono avvio con l’atto di pignoramento su richiesta del creditore. Quest’atto vincola uno o più determinati beni di proprietà del debitore. Nel corso della successiva procedura davanti al Giudice, i beni pignorati serviranno per pagare il creditore.
Le procedure esecutive concorsuali possono essere avviate su richiesta non solo del creditore, ma anche dello stesso debitore o, in alcuni casi, del pubblico ministero. Anch’esse sono dirette da un Giudice, ma, a differenza di quelle individuali, colpiscono indistintamente tutti i beni del debitore, che serviranno per pagare, nei limiti del possibile, i suoi creditori.
Per esigenze di spazio, considerata la vastità dell’argomento, in questo articolo parleremo delle procedure esecutive individuali, rimandando ad un articolo successivo quelle concorsuali.


I crediti in sofferenza come presupposto delle procedure esecutive individuali

Per avviare una qualsiasi procedura esecutiva individuale è sufficiente la sussistenza di un singolo credito in sofferenza, anche di modico valore. È però necessario che il credito sia esattamente quantificato in un apposito atto: il c.d. titolo esecutivo. Quest’ultimo può essere una cambiale, un assegno o un mutuo ipotecario (titolo esecutivo stragiudiziale); oppure può essere un provvedimento del Giudice, come un decreto ingiuntivo, un’ordinanza di pagamento o una sentenza di condanna (titolo esecutivo giudiziale).
Il creditore, in forza del titolo esecutivo, notifica al debitore l’atto di precetto, con il quale gli intima di pagare entro dieci giorni la somma indicata nel titolo. Dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, in mancanza di pagamento, egli potrà poi procedere con il pignoramento.

L'avvio delle procedure esecutive individuali: l'atto di pignoramento

Con l’atto di pignoramento, l’Ufficiale Giudiziario, su richiesta del creditore, vincola uno o più determinati beni in esso indicati. Questo atto sottrae tali beni alla libera disponibilità del loro proprietario. Nel corso della successiva procedura esecutiva, possono intervenire anche altri creditori per chiedere il soddisfacimento dei rispettivi crediti in sofferenza.
A seconda della natura del bene pignorato, si possono distinguere tre tipi di procedure esecutive individuali: le esecuzioni mobiliari presso il debitore, le esecuzioni mobiliari presso terzi e le esecuzioni immobiliari.

Le esecuzioni mobiliari presso il debitore

Si parla di esecuzioni mobiliari presso il debitore quando il pignoramento vincola i beni mobili del debitore, che si trovano presso il domicilio di quest'ultimo. Su richiesta del creditore, l’Ufficiale Giudiziario si reca presso l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del debitore e pignora i beni di quest’ultimo che rinviene in loco; si può trattare di oggetti di arredamento, autoveicoli o motoveicoli, oggetti d'arte o qualsiasi altro bene mobile che può essere venduto.
Successivamente, nel corso della procedura, su richiesta del creditore, il Giudice dispone la vendita all’asta dei beni pignorati. Con le somme ricavate dalla vendita vengono quindi pagati il creditore che ha chiesto il pignoramento e gli altri che siano eventualmente intervenuti successivamente. In alternativa alla vendita, il Giudice può ordinare che il bene pignorato sia assegnato al creditore che ne faccia richiesta.

Le esecuzioni mobiliari presso terzi

In questo caso vengono pignorati i crediti che il debitore vanta, a sua volta, nei confronti di altri soggetti (i c.d. terzi). L'Ufficiale Giudiziario si reca quindi presso il domicilio di questi ultimi e intima loro di non disporre in alcun modo di tali somme fino all'ordine del Giudice; possono così essere vincolati somme di danaro depositate sul conto corrente del debitore, titoli azionari o quote di fondi di investimento a lui intestati, il suo stipendio o qualsiasi altra somma dovutagli a titolo di retribuzione oppure la sua pensione. Per quanto riguarda lo stipendio e la pensione, la legge prevede che possa essere vincolato un importo non superiore ad un quinto dei medesimi.
Successivamente, nel corso della procedura, il Giudice assegna le somme pignorate al creditore e ordina al terzo (banca, datore di lavoro, ecc…) di pagargliele. Il creditore trasmette quindi l'ordinanza al terzo, che gli paga quanto stabilito dal Giudice.

Le esecuzioni immobiliari

Queste procedure iniziano con il pignoramento dei beni immobili del debitore. In alcuni casi eccezionali, possono avere ad oggetto anche beni di proprietà di terzi; ciò avviene, ad esempio, quando il proprietario dell'immobile ha precedentemente consentito al creditore di iscrivere un'ipoteca sul proprio bene per garantire un debito altrui. In tal caso, se il debitore non paga, il creditore (c.d. creditore ipotecario) ha diritto di pignorare l'immobile.
Dopo la notifica e la trascrizione del pignoramento, nel corso dell’esecuzione forzata, un esperto (il C.T.U.) nominato dal Tribunale effettua la stima del valore dell'immobile; sulla base di questa, il Giudice stabilisce il prezzo base d'asta del bene, che viene messo in vendita e aggiudicato al migliore offerente. In alternativa alla vendita, l'immobile può essere assegnato al creditore che ne faccia richiesta. In caso di vendita, il prezzo ricavato serve per pagare i creditori costituiti nella procedura.

Ma queste procedure sono efficaci per recuperare i crediti in sofferenza?

Questa domanda è di fondamentale importanza e la risposta ad essa è positiva, anche se con alcune precisazioni.
Delle tre procedure sopra descritte, l’esecuzione presso terzi è solitamente quella più adatta per recuperare i crediti in sofferenza di importo non particolarmente elevato; di regola, è quella più veloce e meno costosa e, se il pignoramento va a buon fine, è molto efficace.
Nella maggior parte dei casi, anche l’esecuzione mobiliare presso il debitore è adatta per i crediti di importo meno elevato. Rispetto a quella presso terzi ha però lo svantaggio di comportare costi più elevati; il creditore deve infatti anticipare le spese necessarie per procedere all’asta. A volte, inoltre, i beni pignorati non suscitano l’interesse del mercato; ciò comporta il rischio che l’asta vada deserta o che i beni vengano aggiudicati ad un prezzo molto basso.
Da ultimo, la procedura esecutiva immobiliare è quella più adatta per i crediti di importo più elevato. Anch’essa è molto efficace, anche se rispetto alle altre due comporta tempi più lunghi e spese più elevate da anticipare; queste ultime vengono però recuperate con la vendita dell’immobile. E' vero che la crisi del mercato immobiliare degli anni passati ha influito sulle aste immobiliari. L'esito di queste ultime, però, dipende dal tipo di immobile e dall'area geografica in cui si trova; per quanto riguarda Milano e la Lombardia, si può dire che le aste giungono generalmente a buon fine, con risultanti, a volte, positivamente sorprendenti.
In conclusione, le procedure sopra descritte non garantiscono ai creditori di recuperare interamente le somme loro dovute; esse però costituiscono comunque un valido strumento che consente di ottenere risultati concreti. Se utilizzate con attenzione, infatti, permettono al creditore di recuperare, in tutto o in parte, il proprio credito.
 
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