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Matrimonio? No, convivenza. Ma attenzione: anche questa implica diritti e doveri

Marzia Coppola
Marzia Coppola

Avvocato matrimonialista, educata alla resilienza e alla libertà. Laureata in Italia e in Francia, ho continuato gli studi per diventare anche avvocato della Sacra Rota. Lavoro con l'Avv. Annamaria Bernardini de Pace e mi occupo di diritto di famiglia a 360 gradi (e più!). Convinta che anche dalla relazione peggiore si possa imparare qualcosa.

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Tantissime coppie decidono di stare insieme senza essere unite in matrimonio. Decidono di scegliersi ogni giorno e, al contempo, di potersi dire addio da un momento all’altro. È importante, però, sapere che anche la convivenza, dal 2016 (legge Cirinnà) implica diritti e doveri che prescindono dal “sì” all’altare. 

Prima di tutto è bene chiarire che sono “conviventi” due persone maggiorenni (di sesso diverso o dello stesso sesso) unite da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e che non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. Quindi, se i partner sono qualificabili come “conviventi”, devono sapere che, per molti aspetti, è come se fossero coniugi. 

Nello specifico, dalla convivenza nascono i medesimi diritti che spettano al coniuge in materia di ordinamento penitenziario, di reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero. Il convivente, poi, è inserito tra i soggetti da preferire in caso di nomina di tutore, amministratore di sostegno o curatore a favore dell’altro. È possibile, inoltre, nominare il convivente quale rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere. Ancora, il convivente, se il partner è proprietario della casa familiare e decede, ha il diritto di continuare ad abitarvi per due anni o più (tenuto conto della durata della convivenza, comunque non oltre i 5 anni). Qualora, invece, la casa sia in locazione, il convivente superstite ha il diritto di succedergli nel contratto. Il convivente, poi, ha il medesimo diritto spettante al coniuge in materia di risarcimento del danno derivante da fatto illecito di un terzo. Anche nell’ambito dell’impresa familiare e del rilascio del titolo di soggiorno al convivente sono riservati gli stessi diritti del coniuge. Infine, in caso di cessazione della convivenza, la parte che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente. 

Quest’ultimo aspetto merita un’attenzione particolare, perché, per molto tempo, il rischio di doversi far carico, economicamente parlando, dell’altro, ha determinato la scelta di non unirsi in matrimonio. Decisione che, oggi, non porta più con sé questo “vantaggio”. A ogni modo è necessario chiarire che gli “alimenti”, ai quali può avere diritto il convivente, non sono il “mantenimento” del quale si parla in caso di separazione dei coniugi. I parametri per determinare il primo, infatti, sono molto più stringenti. Deve, in altre parole, sussistere un vero e proprio “stato di bisogno” ossia una situazione di forte disagio economico che non permette di soddisfare neanche le necessità di vita primarie. 

È bene sottolineare, tuttavia, che, per altri versi, la convivenza si differenzia ancora dal matrimonio. Per esempio, il convivente non è tenuto al dovere di fedeltà, non ha diritto sulla pensione di reversibilità dell’altro e non è erede legittimo (cioè non ha un diritto sancito dalla legge di ricevere l’eredità e può, tutt’al più, sperare nelle disposizioni testamentarie). Oltre, naturalmente, al fatto che la convivenza non porta con sé la sacramentalità del matrimonio concordatario. 

È indiscutibile, in conclusione, che oggi la famiglia ha assunto, e assuma ogni giorno, forme diverse che non si riducono più alla sola unione coniugale. È importante, quindi, abbracciarle e contemplarle tutte, ma con consapevolezza e cognizione di causa. 

di Avv. Marzia Coppola
[email protected]
Studio legale Bernardini de Pace

 

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