Conflitti

Sottrazione nazionale e internazionale di minori: fenomeno dilagante e preoccupante

Quando la coppia è in crisi e il conflitto è acceso capita che non ci si risparmi alcun colpo. Addirittura, spesso, una parte usa contro l’altra l’arma più potente che possa esserci: i figli. Strumentalizzati, alienati, indottrinati a una realtà che non corrisponde alla verità, sottratti alle visite dell’uno o dell’altro genitore, illegittimamente portati all’estero.

Quest’ultimo fenomeno, che è dilagante e preoccupante, prende il nome di “sottrazione di minore” e può essere nazionale o internazionale a seconda del Paese dove il bambino viene illecitamente condotto rispetto al luogo della propria residenza abituale. La sottrazione si può verificare in diverse ipotesi: quando un genitore vuole fare un (brutto) torto all’altro, quando un genitore si vuole trasferire in una città diversa e non trova il consenso dell’altro in questa scelta e così via. 

La sofferenza che prova il genitore quando viene allontanato illegittimamente il figlio è indescrivibile perché al sentimento di dolore per la distanza, si aggiungono la paura di non trovare giustizia e anche il terrore di aver messo al mondo un minore con una persona che non si fa scrupoli a strumentalizzarlo solo per rivalsa o per imposizione. È importante, quindi, essere preparati e sapere come gestire - nell’urgenza - questa situazione così dolorosa e allarmante. 

Quando si nutre il sospetto che l’altro genitore possa condurre il bambino lontano dalla residenza abituale, si possono assumere importanti (e spesso risolutivi) accorgimenti che un avvocato esperto nel settore può consigliare al fine di evitare il peggio. Per esempio, il genitore “sospettoso” può non concedere l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio a favore del minore oppure, se il minore ha già un proprio documento valido per l’espatrio, chiedere alla Questura la revoca dell’autorizzazione all’espatrio. Ancora, se si sospetta che il minore possa essere portato in uno Stato per il quale è necessario il visto d’ingresso, si può segnalare alle rappresentanze consolari di quello Stato in Italia il proprio dissenso rispetto alla concessione del visto. Oppure si può chiedere al Giudice di emettere un provvedimento che vieti l’espatrio del bambino salvo l’esplicito e formale consenso da parte di entrambi i genitori. 

Se, invece, il trasferimento illegittimo è già stato compiuto – e il bambino, comunque, si trova in Italia – sarà necessario denunciare l’accaduto alla Procura della Repubblica, chiedendo che si proceda penalmente (per i reati di sottrazione di minore, sequestro di persona e di maltrattamenti familiari). Se il bambino dall’Italia è stato portato all’estero (in un Paese dove è in vigore la Convenzione dell’Aja del 1980), la denuncia dovrà essere eseguita all’Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia (dipartimento per la giustizia minorile). Poi può essere importante chiedere l’assistenza di tipo consolare che attiverà le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero. In ogni caso, le Autorità si attiveranno per localizzare il minore e scambiarsi informazioni su di lui, garantire la consegna volontaria del bambino. 

In generale, non è previsto un termine entro il quale avviare la procedura per chiedere il ritorno del minore nello Stato della residenza abituale. È ovvio, però, che il decorso del tempo non può giovare alla situazione perché intanto il bambino potrebbe, per esempio, essere stato portato ancora in un altro luogo. Inoltre, se la domanda è presentata quando è passato più di un anno dalla sottrazione del minore, il giudice dello Stato di rifugio può non ordinare il ritorno, se accerta che il minore si è integrato nel nuovo ambiente. Per esempio, il bambino potrebbe aver iniziato la scuola, conosciuto i compagni di classe e scelto di praticare uno sport di squadra. In ipotesi come questa ordinare un altro trasferimento potrebbe implicare un trauma per il bambino che sarebbe, nuovamente, sradicato dal proprio habitat. 

È indubbio, quindi, che il tempo e la prontezza siano fondamentali ed è questa una delle poche ipotesi nella quali non è opportuno perdersi nel tentativo di definire consensualmente la problematica poiché l’insuccesso del tentativo di accordo implicherebbe, comunque sia, il decorso di tempo inutile e pericoloso. 

di Avv. Marzia Coppola
Studio legale Bernardini de Pace