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L'ex moglie ha un nuovo compagno? Stop all'assegno di mantenimento

Marzia Coppola
Marzia Coppola

Avvocato matrimonialista, educata alla resilienza e alla libertà. Laureata in Italia e in Francia, ho continuato gli studi per diventare anche avvocato della Sacra Rota. Lavoro con l'Avv. Annamaria Bernardini de Pace e mi occupo di diritto di famiglia a 360 gradi (e più!). Convinta che anche dalla relazione peggiore si possa imparare qualcosa.

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Il provvedimento che determina la separazione o il divorzio può prevedere a carico di una delle due parti un assegno di mantenimento a favore dell’altra parte. 

È davvero raro che il coniuge tenuto al mantenimento sia felice e deliziato dall’obbligo di corrispondere l’assegno. Al contrario, spesso, questo dovere porta con sé il senso di ingiustizia e di iniquità. Sentimento che è certamente amplificato quando chi riceve l’assegno, instaura una nuova relazione e una nuova convivenza. Pensiamo, per esempio, al marito che deve mantenere la moglie con un assegno di € 2.400,00 al mese, magari lei gode dell’assegnazione della casa coniugale – di proprietà del marito – e in quell’abitazione va a vivere il nuovo fidanzato. Non è difficile intuire come possa sentirsi “fregato” l’ex marito. 

Sul punto la Corte di Cassazione è ormai chiara e unanime nel sostenere la definitiva perdita del diritto al mantenimento ogni qualvolta l’ex coniuge che riceve l’assegno instauri una nuova convivenza e/o coltivi una relazione che si possa definire stabile. La ragione che ha portato i giudici a questa decisione sta nel fatto che l’inizio di una relazione, anche se non fondata sul matrimonio, implica sempre l’assunzione di un rischio che non può certo ricadere sul precedente coniuge. Gli ex coniugi decidono con chi andare a vivere e, in base a un principio di autoresponsabilità, ne devono accettare tutte le conseguenze.

Per questo il collegamento tra la nuova convivenza e la revoca dell’assegno di mantenimento rappresenta, oggi, un automatismo che trova come unico ostacolo – superabilissimo – la prova della convivenza. Ecco, quindi, che il coniuge che è tenuto al mantenimento e vuole minare alla radice questo impegno dovrà attivarsi con ogni fantasioso stratagemma per poter provare la relazione e la convivenza dell’altro. Via libera, quindi, alle fotografie ricevute ingenuamente dall’ex coniuge, agli investigatori privati, ai certificati di residenza e chi più ne ha più ne metta. Tutte prove che dovranno essere portate all’attenzione del giudice il quale si pronuncerà per la revoca dell’assegno.
  
Alcune sentenze della Corte Suprema, addirittura, autorizzano la revoca dell’assegno di mantenimento quando chi ha diritto a riceverlo instaura una nuova relazione, a prescindere dall’effettiva convivenza. Se è vero, infatti, che sono sempre più frequenti le coppie di sposi che non abitano costantemente nella stessa casa (pensiamo a chi viaggia per lavoro, a chi si divide tra due città per motivi familiari e così via), non si vede perché anche una coppia di fatto non possa instaurare una vera e propria relazione senza convivenza stabile. 

In ogni caso, è bene chiarire, la revoca dell’assegno di mantenimento non è una “punizione” per essersi costruiti una nuova vita. Ma è ovvio che se una persona decide di costruire una nuova famiglia, è lì che dovrà cercare la solidarietà materiale (e anche morale naturalmente) ed è con il nuovo compagno/la nuova compagna che si dovranno fare i conti a fine mese. Non può certo continuare indistintamente a essere un onere dell’ex coniuge che, al più, dovrà continuare a provvedere al mantenimento dei figli.   

In conclusione, quindi, largo alle nuove relazioni, ma largo anche all’autoresponsabilità che impone a tutti di essere cauti e consapevoli delle proprie scelte e delle relative conseguenze. 

di Avv. Marzia Coppola
[email protected]
Studio legale Bernardini de Pace

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