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La nuova relazione amorosa esclude il diritto all'assegno di mantenimento

Marzia Coppola
Marzia Coppola

Avvocato matrimonialista, educata alla resilienza e alla libertà. Laureata in Italia e in Francia, ho continuato gli studi per diventare anche avvocato della Sacra Rota. Lavoro con l'Avv. Annamaria Bernardini de Pace e mi occupo di diritto di famiglia a 360 gradi (e più!). Convinta che anche dalla relazione peggiore si possa imparare qualcosa.

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È noto a tutti che se uno degli ex coniugi non ha adeguati redditi propri (o comunque non ha un patrimonio mobiliare/ immobiliare), potrà vantare nei confronti dell’altro il diritto al mantenimento. 
Tuttavia, l’assegno di mantenimento non è immutabile (neanche quando è stato disposto dal giudice). La decisione, infatti, può essere modificata o revocata al sorgere di specifiche situazioni, diverse rispetto a quelle che sussistevano nel momento nel quale l’assegno era stato previsto. 
Una delle ragioni che, inevitabilmente, modificano la situazione preesistente è costituita dall’instaurazione di una nuova relazione, e magari di una convivenza, da parte del coniuge che riceve l’assegno di mantenimento. 
Infatti, se l’assegno ha la funzione di permettere all’ex coniuge di poter continuare a far fronte a tutte le spese di vita quotidiana (spesa alimentare, costi abitativi, di trasporto, spese mediche e così via), è naturale che quando questi costi vengono “alleggeriti” il diritto all’assegno potrà essere riquantificato o eliminato. Ed è altrettanto naturale che proprio una nuova relazione possa alleggerire questi costi perché la nuova coppia dividerà le spese, uno ne sosterrà alcune e l’altro altre e magari divideranno l’abitazione dove vivono. Allora, chi riceve un aiuto economico dal nuovo partner (che si può tradurre anche solo in termini di risparmio di spesa), non potrà pretendere il mantenimento anche dall’ex coniuge. 
È indubbio, quindi, che la formazione di una famiglia non possa essere considerata una circostanza neutra e priva di riflessi. 
Per fare un esempio pratico: una coppia con figli divorzia. La casa viene assegnata alla moglie in forza del collocamento prevalente dei figli con lei e viene previsto che il marito (che, sempre per fare un esempio, rappresenta la parte economicamente forte) corrisponda alla moglie un assegno mensile di mantenimento per lei. Se la signora instaura una nuova relazione e, magari, il compagno si trasferisce a vivere con lei, è naturale che i costi abitativi (il canone di locazione, la rata del mutuo, le spese condominiali, le utenze e così via) saranno ripartiti tra loro e, quindi, non graveranno più integralmente sulla donna. Di conseguenza verrà meno, o comunque sarà calmierato, il requisito sulla base del quale era stato previsto che doveva essere corrisposto l’assegno di mantenimento. 
Addirittura, la giurisprudenza ha affermato che il diritto all’assegno può essere escluso anche in quelle ipotesi nelle quali non vi sia una vera e propria convivenza. D’altra parte, oggi esistono molteplicità di modelli familiari e non è raro che due persone siano una coppia a tutti gli effetti pur vivendo in case diverse, magari anche abitando in due città distanti. 
Resta inteso che, qualora la situazione familiare dovesse subire altri e ulteriori cambiamenti (per esempio proprio la fine della relazione che aveva causato la revoca dell’assegno di mantenimento) il provvedimento in punto economico potrà essere nuovamente modificato in forza del principio cardine del diritto di famiglia, secondo il quale tutte le decisioni devono essere prese tenuto conto dello stato delle cose in quello specifico momento. 
Attenzione, quindi, perché nel diritto di famiglia tutto può essere una continua evoluzione che se da un lato, rappresenta un’opportunità, dall’altro, è certamente un rischio.

 

di avv. Marzia Coppola
[email protected]
Studio legale Bernardini de Pace

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