Assistenza

L’amministrazione di sostegno: dall'ictus alle difficoltà cognitive, quando interviene

Marzia Coppola

La nostra legge prevede alcuni istituti volti a tutelare le persone non pienamente capaci di assumere le migliori decisioni nel loro interesse e, in generale, di prendersi cura di sé. 
A seconda dell’istituto, la possibilità di agire è più o meno ridotta. L’amministrazione di sostegno, in particolare, ha l’obiettivo di lasciare alla persona “amministrata” la più ampia capacità di agire possibile.  
Può essere beneficiario dell’amministrazione di sostegno una persona con una menomazione fisica o un’infermità o una menomazione psichica che, per una di queste ragioni, si trovi nell’impossibilità (anche solo temporanea) di provvedere ai propri interessi. L’impossibilità alla quale si riferisce la legge parlando di amministrazione di sostegno, non deve essere necessariamente permanente. Quindi, per fare un esempio, l’amministrato di sostegno potrà essere un uomo che abbia avuto un ictus e che, solo per un certo periodo, abbia difficoltà cognitive oppure sensitive. 
È il giudice tutelare a essere competente per decidere quando e se sia necessario nominare un amministratore di sostegno e chi debba essere l’amministratore. La domanda può essere presentata dal beneficiario stesso, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore del beneficiario oppure dal pubblico ministero. Nell’istanza con la quale si chiede al giudice tutelare di nominare un amministratore di sostegno, può essere indicato e suggerito il soggetto che potrebbe ricoprire questo ruolo così delicato e, al contempo, complesso. Verrà preferito il coniuge oppure il convivente e, in subordine, si verificherà la possibilità di nominare un prossimo congiunto, un parente entro il quarto grado oppure anche il soggetto indicato dalla persona interessata in una scrittura privata autenticata/ atto pubblico. 
In ogni caso, il giudice tutelare dovrà motivare la ragione per la quale la scelta è ricaduta su un soggetto oppure su un altro e, naturalmente, l’amministratore di sostegno dovrà essere individuato tenuto conto esclusivamente di quali siano gli interessi del beneficiario. 
Da quel momento in poi, l’amministratore di sostegno avrà il compito di assistere il beneficiario e rappresentarlo per tutti gli atti previsti nel decreto di nomina. Per tutti gli atti non elencati nel decreto, invece, il beneficiario conserverà la piena capacità di agire. Questa è proprio la particolarità dell’amministrazione di sostegno: l’amministrato avrà capacità di agire per tutto, salvo quanto espressamente e specificamente indicato nel decreto di nomina. In generale, comunque, sarà il giudice discrezionalmente a dover individuare fino a che punto il beneficiario potrà agire in autonomia (ossia gli atti che il beneficiario potrà continuare a fare in autonomia, quelli che richiedono la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno e quelli che richiedono la mera assistenza dell’amministratore). Il tutto da valutarsi caso per caso e secondo le necessità e l’effettivo stato del beneficiario che, comunque, potrà compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Sarà libero, quindi, di andare al ristorante, consumare e pagare, acquistare l’abbonamento in palestra, comprare il biglietto del treno e così via. 
L’amministrazione di sostegno, infine, può essere revocata su domanda dell’interessato, dell’amministratore o dei prossimi congiunti. Il giudice tutelare, quindi, dovrà valutare le circostanze del caso e, se lo ritiene, provvedere con decreto motivato. Per esempio, potrà essere revocata l’amministrazione di sostegno di colui che, solo per un certo periodo, ha avuto un limite fisico tale da impedirgli di provvedere ai propri interessi. Quest’ultima possibilità è certamente espressione del fondamento dell’amministrazione di sostegno: ossia come detto un istituto con il compito di tutelare le persone prive - in tutto o in parte - di autonomia, ma limitandone meno possibile la loro capacità di agire. 

marzia.coppola@abdp.it
Studio legale Bernardini de Pace