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È possibile cambiare il cognome ai figli?

Marzia Coppola
Marzia Coppola

Avvocato matrimonialista, educata alla resilienza e alla libertà. Laureata in Italia e in Francia, ho continuato gli studi per diventare anche avvocato della Sacra Rota. Lavoro con l'Avv. Annamaria Bernardini de Pace e mi occupo di diritto di famiglia a 360 gradi (e più!). Convinta che anche dalla relazione peggiore si possa imparare qualcosa.

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Avere un nome e un cognome è un diritto riconosciuto dalla nostra legge ed è manifestazione dell’identità personale. Addirittura, c’è chi sostiene che il nome del bambino influenzi tutta la sua vita e che il segreto della fortuna di ognuno di noi dipenda dalle lettere che lo compongono. 

Quindi il nome è per sempre? La nostra legge, in specifici casi, prevede la possibilità di modificare il nome, di aggiungere il cognome materno a quello paterno e viceversa. È possibile anche rettificare il cognome quando, per esempio, viene registrato, per errore, con una lettera in più o in meno. Oppure quando una persona è pubblicamente conosciuta (per esempio un personaggio dello spettacolo) con un nome che non è il proprio, ma che grazie alla notorietà è divenuto identificativo di quella persona.  Pensiamo a Freddie Mercury, quanti lo identificherebbero se venisse chiamato con il suo vero nome (Farrokh Bulsara)? 

Per chiedere la modifica del cognome, è necessario presentare l’istanza al Prefetto del luogo di residenza. Nell’istanza bisognerà indicare le generalità del soggetto per il quale si chiede la modifica (quindi, eventualmente del figlio minore se è il genitore a chiederla), il possesso della cittadinanza italiana, la modifica che si vuole apportare al cognome e i motivi che giustificano la richiesta. A quel punto sarà il Prefetto a dover verificare il contenuto della domanda e, se la ritiene meritevole di accoglimento, verrà pubblicato un avviso contenente il riassunto della richiesta (nei Comuni di residenza e di nascita del richiedente). Questo rimarrà affisso per 30 giorni e, in quell’arco di tempo, gli interessati potranno presentare le proprie eventuali opposizioni. Dopodiché, se nessuno avrà avanzato contestazioni di sorta (o se queste non sono meritevoli di accoglimento), il cambio del cognome verrà autorizzato e la modifica sarà annotata presso gli Uffici di Stato Civile del comune di residenza. 

Il problema può sorgere quando si parla di figli minori: se i genitori sono d’accordo, l’iter sarà quello sopra descritto e, salvo particolari ragioni, l’autorizzazione verrà concessa. Se, invece, uno dei due genitori non è d’accordo (oppure, per esempio, non è reperibile) allora spetterà all’altro depositare l’istanza motivando in maniera convincente e concreta le ragioni per le quali è interesse del minore procedere con la modifica del cognome. Ecco, quindi, che – quando davvero al centro dell’attenzione è posto l’interesse del minore – esiste la via d’uscita anche qualora i genitori non dovessero condividere l’intenzione di modificare il cognome. 

di avv. Marzia Coppola
[email protected]
Studio legale Bernardini de Pace
 

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