Separazioni

Scuola privata e retta scolastica: chi la paga?

Quando i genitori non vanno più d’accordo, ogni questione relativa ai figli diventa oggetto di contesa. Una fra tutte: le spese straordinarie relative ai minori. 

Tragedie greche per individuare il miglior medico, liti furibonde per scegliere la palestra dove iscrivere i bambini e conteggi al centesimo per rimborsare spese scolastiche e di abbigliamento. Discussioni che possono anche comportare scambi di lettere tra legali, quando le telefonate, le email e i messaggi whatsapp tra i genitori non portano ad alcuna soluzione. 
Tra queste spese, e tra questi pretesti per discutere, predominano le decisioni che riguardano la scuola. Prima di tutto, quindi, la scelta dell’istituto da far frequentare ai minori. Genitori divisi tra chi vorrebbe per i propri ragazzi solo istituti privati e chi, invece, preferisce un istituto pubblico ritenendolo altrettanto valido o, addirittura, più stimolante.  

In ogni caso, è necessario che ci sia l’accordo dei genitori affinché i minori possano frequentare una scuola privata poiché i Giudice, nella maggior parte dei casi, in caso di disaccordo, predilige la scuola pubblica. La ratio di questo orientamento giurisprudenziale è da rinvenire nel fatto che la scuola pubblica è gratuita e perciò alla portata di tutti. Inoltre, essendo una pubblica amministrazione, rappresenta una scelta “neutra” e cioè l’espressione del sistema nazionale di istruzione. È diverso il caso nel quale il minore abbia particolari esigenze alle quali uno specifico istituto privato può rispondere e che, invece, una scuola pubblica non potrebbe risolvere. Per esempio, il caso di un bambino di lingua francese che si è appena trasferito in Italia, che non parla ancora bene la lingua e che, quindi, sarebbe troppo in difficoltà a frequentare la scuola pubblica italiana, mentre - certamente - sarebbe agevolato potendo seguire le lezioni in lingua francese in una scuola privata. 

In ogni caso, quando mamma e papà individuano un istituto privato, allora dovranno decidere da subito anche chi e in quale percentuale dovrà provvedere al pagamento. Nella maggior parte dei casi questo avviene al 50%, ma capita anche che sia interamente a carico di un genitore oppure in diversa proporzione (per esempio 30% l’uno e 70% l’altro).  Chiaramente, se manca l’accordo sull’aspetto economico (fermo il desiderio comune di iscrivere i figli alla scuola privata) la scelta sarà rimessa al giudice.

È chiaro, poi, che individuata la regola di chi deve provvedere alle spese di istruzione i genitori saranno obbligati a rispettarla e, in caso contrario, ci si potrà rivolgere al giudice affinché provveda giudizialmente al recupero delle somme non versate dal genitore inadempiente. 

di Avv. Marzia Coppola
marzia.coppola@abdp.it
Studio legale Bernardini de Pace