Cerca
Logo
Cerca
+

Matrimonio misto, è possibile senza nulla osta?

Marzia Coppola
Marzia Coppola

Avvocato matrimonialista, educata alla resilienza e alla libertà. Laureata in Italia e in Francia, ho continuato gli studi per diventare anche avvocato della Sacra Rota. Lavoro con l'Avv. Annamaria Bernardini de Pace e mi occupo di diritto di famiglia a 360 gradi (e più!). Convinta che anche dalla relazione peggiore si possa imparare qualcosa.

Vai al blog
Esplora:
  • a
  • a
  • a

Coronare l’amore con il matrimonio è il sogno di moltissime coppie. Qualche volta, però, esistono alcuni ostacoli che limitano o impediscono la celebrazione dell’unione coniugale. Uno di questi è certamente la non appartenenza di entrambi alla religione musulmana.  In linea di massima la religione islamica richiede che tutte e due le parti aderiscano ai dogmi della religione e, quindi, se uno dei due non è mussulmano dovrà convertirsi. 

In materia di matrimoni misti (così si chiamano le unioni coniugali tra persone appartenenti a religioni differenti), la nostra legge prevede che lo straniero debba presentare all’Ufficiale dello Stato civile la dichiarazione dell’autorità competente che attesti che, in forza delle Leggi del Paese di origine, non ci sono ostacoli al matrimonio (c.d. nulla osta). Solo a quel punto, l’Ufficiale autorizzerà le pubblicazioni e prenderà piede l’iter che condurrà all’altare.

Tuttavia, alcuni Paesi musulmani (per esempio l’Egitto, l’Algeria o il Marocco) subordinano la concessione del nulla osta alla presentazione del certificato di conversione all’islam del nubendo non musulmano. Dunque, se uno degli aspiranti coniugi ha un altro credo, e non intende convertirsi alla religione musulmana, quella coppia non potrà contrarre matrimonio. Infatti, senza conversione, l’autorità islamica non rilascerebbe il documento che attesta che non ci sono ostacoli al matrimonio e, di conseguenza, l’Ufficiale dello Stato Civile italiano non autorizzerebbe le pubblicazioni.  
Tuttavia, esiste un’altra strada che può essere percorsa qualora entrambi i partner siano d’accordo con la “non conversione” del non musulmano e siano determinati nel contrarre il loro matrimonio. Questa strada consiste nel rivolgersi al Tribunale e chiedere che sia lui a decidere sul punto. 

In particolare, quando l’Ufficiale dello Stato Civile si oppone alle pubblicazioni, deve rilasciare un certificato dove vengono indicate le ragioni sulle quali il rifiuto è stato fondato. Naturalmente, nel caso in esame, l’Ufficiale dello Stato civile motiverà affermando che non è stato presentato il nulla osta. 

A questo punto, certificato dell’Ufficiale alla mano, ci si può rivolgere al Giudice per contestare la decisione e domandare che sia il Tribunale a ordinare le pubblicazioni. La decisione del Giudice, quindi, sostituirà “l’attestato di conversione all’Islam”. Non è certo, comunque sia, che il Giudice ordini le pubblicazioni e, quindi, è l’avvocato che presenta questa richiesta a dover motivare le ragioni per le quali quella coppia dovrebbe potersi sposare. E’ necessario, infatti, compiere una valutazione caso per caso, famiglia per famiglia. È bene, comunque sia, “giocare d’anticipo” poiché questa procedura potrebbe richiedere più tempo di quello che le parti vorrebbero impiegare tra la proposta di matrimonio e la celebrazione.

di Avv. Marzia Coppola
[email protected] 
Studio legale Bernardini de Pace

Dai blog