Punto per punto

Rilascio del passaporto, le novità della riforma

Sino a pochi mesi fa, la madre o il padre di un bambino minorenne che volevano rinnovare il proprio passaporto, dovevano necessariamente ottenere il consenso dell’altro genitore. 

Anche in caso di intervento della separazione o del divorzio tra loro. Ecco perché moltissimi accordi sono completati dalla formula “i genitori/ i coniugi prestano sin da ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l’espatrio per sé e per i figli minori”. 
In assenza di questa formula, invece, il genitore che avesse avuto necessità di rinnovare il passaporto avrebbe dovuto far sottoscrivere all’altro genitore uno specifico modulo che prevedeva, appunto, l’autorizzazione al rinnovo. Il tutto davanti al pubblico ufficiale della Questura del luogo nel quale era stata presentata la domanda di rilascio/rinnovo. 

Questa norma porgeva il fianco a ritorsioni, dispetti o a ricatti. È capitato spesso che, per mera rivalsa o per ottenere qualcosa in cambio, un genitore tenesse in “ostaggio” l’altro. L’unica possibilità di quest’ultimo, quindi, era quella di rivolgendosi al tribunale domandando che fosse il giudice ad autorizzare il rilascio del proprio passaporto. Con conseguente e inevitabile aggravio di costi e di tempo. 

Il fine, comunque sia, era quello di evitare che un adulto potesse espatriare e sottrarsi ai propri obblighi e alle proprie responsabilità a favore dei figli.
Con l’intervento della recente riforma, non è più richiesto il consenso preventivo dell’altro genitore per il rilascio dei documenti per l’espatrio in favore di genitori di minorenni. Dunque, il padre che, per esempio, deve rinnovare il passaporto sarà libero e indipendente di farlo e non dovrà chiedere la firma (o non dovrà aver avuto il preventivo consenso) alla madre dei propri figli (magari ex moglie). 

Per prevenire o scongiurare, comunque sia, l’ipotesi del genitore che scappa in un altro Paese per sottrarsi al dovere di mantenimento, educazione, crescita e cura dei figli, è stato introdotto lo strumento dell’inibitoria. Naturalmente, il genitore che intende richiede l’inibitoria dovrà dimostrare e descrivere puntualmente che cosa lo preoccupa e quali sono i rischi che ritiene di correre. La domanda dovrà essere presentata al tribunale del luogo della residenza abituale del minore, salvo il caso nel quale tra i genitori vi sia già in corso il procedimento di separazione o di divorzio e, quindi, sarà quello il giudice competente a dirimere anche questa specifica controversia. Se il giudice emette il provvedimento di inibitoria il passaporto non potrà essere rilasciato per un massimo di due anni. 

Nulla è cambiato, invece, in merito al rilascio del passaporto per i minori per il quale è richiesta la firma di entrambi i genitori. 

Avv. Marzia Coppola
Studio legale Bernardini de Pace
marzia.coppola@abdp.it