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Coronavirus, aiuti sui mutui: ecco chi può beneficiarne (ma non basta)

Tobia De Stefano
Tobia De Stefano

Mi sono laureato in legge e me ne infischiavo dell'economia, poi ho iniziato a fare il giornalista, gavetta-collaborazioni-pochi quattrini, e ho capito che senza soldi non si cantano messe. Da quel momento la gestione dei risparmi è diventata la mia passione. Ed eccomi qui a curare un blog sui “Vostri soldi” per il sito più irriverente che potete trovare in rete.

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Qual è uno dei primi aiuti che le famiglie colpite dalla crisi hanno invocato? Sicuramente un’integrazione del reddito falcidiato dalla perdita di posto o opportunità di lavoro, e in secondo luogo un intervento sui prestiti contratti che ora fanno fatica a rimborsare soprattutto se si tratta della rata “pesante” di un mutuo.  Non a caso, nel suo primo intervento, nel cosiddetto decreto “Cura Italia”, il governo ha provato a metterci una pezza. Assolutamente insufficiente però a rattoppare un buco che con il passare delle settimane potrebbe diventare enorme. 

Prima dell’emanazione del decreto, infatti, la sospensione del pagamento della rata finì a un massimo di 18 mesi poteva essere richiesta solo dai soggetti con ISEE inferiore ai 30.000 euro che avessero acceso un mutuo di importo pari o inferiore a 250.000 euro in caso di perdita del lavoro, invalidità grave o decesso di uno dei mutuatari.

Il decreto ha eliminato il requisito del reddito ISEE e ha previsto la possibilità di accedere alla sospensione delle rate anche a tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che nei prossimi 9 mesi dichiarino di aver subito una contrazione del fatturato trimestrale superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre. 

Basta? No, anche perché in un momento come questo non ci sono solo persone che perdono il lavoro, ma anche capi-famiglia finiti in cassa integrazione e che quindi non hanno più la disponibilità di reddito che avevano prima (e il decreto non copre tutti), così come non si capisce perché ci sia la necessità di discriminare chi ha chiesto importi superiori ai 250 mila euro. Anzi, in molti casi sono queste le persone che versano in una situazione di maggiore difficoltà

Ma non finisce qui. “Il principale svantaggio del ricorso al Fondo di Solidarietà - spiega a Libero l’ad di MutuiSupermarket Stefano Rossini - è rappresentato dall'impossibilità di surrogare il proprio mutuo in futuro. Ad oggi, pressoché tutte le banche non hanno surrogato i mutui oggetto di sospensione delle rate, ritenendo i mutuatari dei soggetti troppo rischiosi per essere finanziati. L’auspicio è che il sistema bancario, di fronte ad un’emergenza del tutto eccezionale, cambi le proprie regole di credito senza porre limiti all’accesso al credito a tutti i soggetti che pur avendo ricorso alla sospensione delle rate tornino al regolare pagamento una volta passata questa grave crisi”.


Insomma, quello del governo è un provvedimento utile ma assolutamente non risolutivo e che in breve termine potrebbe rivelarsi insufficiente rispetto alla portata purtroppo epocale della catastrofe sociale ed economica che sta colpendo il Paese.

In breve, i requisiti necessari per chiedere la sospensione della rata di pagamento del mutuo: 
* Il mutuo deve essere stato sottoscritto per l’acquisto della prima casa per un importo non superiore ai 250.000 euro
* Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno
* Non devono essere presenti ritardi di pagamento delle rate superiori a 90 giorni

I mutuatari possono richiedere la sospensione delle rate se rientrano in una delle seguenti categorie:
1. Lavoratori dipendenti o parasubordinati (rappresentanti e agenti di commercio) che hanno perso il lavoro
2. Lavoratori dipendenti o parasubordinati (rappresentanti e agenti di commercio) sospesi dal lavoro o che hanno subito una riduzione dell’orario lavorativo della durata di almeno 30 giorni
3. Lavoratori parasubordinati (rappresentanti e agenti di commercio)
4. Lavoratori autonomi o liberi professionisti che dichiarino, tramite autocertificazione, una contrazione del fatturato trimestrale successivo al 21 febbraio di almeno il 33% rispetto al fatturato del 4°trimestre 2019.
5. Lavoratori con handicap o invalidità civile pari o superiore all’80%
6. Cointestatario del mutuatario deceduto o erede del mutuatario che abbia trasferito la propria residenza nell’immobile oggetto di ipoteca

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