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Cassazione: sciopero del sesso? Nessun addebito se lui va a vivere con un'altra

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Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Lo sciopero del sesso nella coppia giustifica il partner che abbandona il tetto coniugale per andare a vivere con un'altra. Lo sottolinea la Cassazione nel negare l'addebito della separazione a un marito di Pescara che aveva chiesto la separazione dalla moglie con la quale dal 2000, anno in cui era nato il figlio, non aveva più avuto rapporti sessuali. L'uomo, non sopportando più di andare in bianco con la moglie, se ne è andato di casa armi e bagagli, andando a convivere con una nuova partner. Da qui la richiesta della moglie di addebitare la colpa della separazione al marito che aveva abbandonato il tetto coniugale. La Suprema Corte ha bocciato la richiesta della donna, dando il dovuto peso alla "violazione dei doveri coniugali" da parte della moglie. Il no all'addebito della separazione al marito era stato già espresso dalla Corte d'appello dell'Aquila il 21 febbraio 2012 dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell'uomo che aveva spiegato di "essere andato via di casa perchè la situazione familiare non era più sopportabile e che dalla nascita del figlio non vi erano stati più rapporti sessuali tra i coniugi". Una circostanza, quella dello sciopero del sesso da parte della moglie, che come attesta l'ordinanza 2539 della Sesta sezione civile, era stata confermata anche dalla sorella del marito e mai smentita dalla diretta interessata. In definitiva, piazza Cavour respingendo il ricorso della donna, ha aggiunto che non sono stati introdotti "elementi di prova che possano escludere la preesistenza di una situazione di esaurimento della comunità morale e affettiva fra i coniugi cui attribuire la intollerabilità della prosecuzione della convivenza". Bocciata anche la richiesta della donna di risarcimento danni (in sede di separazione il Tribunale di Pescara, settembre 2010, ha imposto all'ex marito un assegno di mantenimento per il figlio, per il quale è stato disposto l'affido condiviso, pari a 350 euro al mese).

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