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Pneumatici, si cambia

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Il vademecum

AdnKronos
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Roma, 11 ott. (Adnkronos/Labitalia) - In Italia dal 15 novembre al 15 aprile vige l'obbligo di montare gli pneumatici invernali, o di avere le catene a bordo, se si percorrono determinate strade o se le condizioni meteorologiche lo rendono necessario. Anche se non è previsto l'obbligo, già dal 15 ottobre si possono comunque iniziare a sostituire le gomme estive con quelle invernali. Per questo l'Unione nazionale consumatori (Unc) riassume le informazioni utili per stare in regola. Le sanzioni dipendono dal tipo di strada su cui è stata commessa l'infrazione: nei centri abitati da 41 a 169 euro, che si riduce a 28,70 euro se viene pagata entro cinque giorni; da 85 euro a 338 sulle autostrade e strade extraurbane, principali o assimilate, ridotta a 59,50 euro se pagata entro cinque giorni. In caso di accertamento della violazione, il proprietario del mezzo non potrà proseguire la sua corsa: in caso contrario, oltre alla sanzione amministrativa rischia anche la decurtazione di tre punti della patente. Gli pneumatici sono essenziali per la sicurezza di marcia, ma non basta controllare battistrada e pressione. Dobbiamo imparare a leggere attentamente la carta di circolazione che riporta tutte le informazioni che ci servono per metterci al riparo da sanzioni, inevitabili in caso di irregolarità che non sfuggono al primo controllo della stradale o dei vigili. La situazione si complica dopo che i sindaci di località con forti variazioni climatiche hanno esercitato il potere di prescrivere l'obbligo di pneumatici invernali nel territorio, in periodi definiti dell'anno. Il ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1.049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che chi monta pneumatici di tipo m+s (mud + snow, ovvero fango + neve) con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto, viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle ordinanze, per effettuare il rimontaggio degli pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie. Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici m+s, a meno che la carta di circolazione specifichi questo tipo di pneumatico come di serie, con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l'infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da 419 euro a 1.682 euro), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l'invio in revisione del veicolo. Il gommista deve garantire gomme conformi al codice, ma è bene saper dove controllare: il fianco della gomma è un piccolo libro che dice tutto dello pneumatico, compresa la data di fabbricazione; per verificare la coerenza rispetto alla carta di circolazione basta il codice fondamentale. Il tipo di gomma, cioè se estivo o invernale si trova sempre sul fianco dello pneumatico; se adatto alla stagione invernale troveremo la sigla m+s (mud + snow, cioè fango e neve), oppure ms o m&s, sul lato opposto a quello del codice; se la carta di circolazione specifica pneumatici m+s come caratteristica di serie, come detto sopra, potete utilizzarli tutto l'anno, altrimenti solo nel periodo sopraindicato. In alcuni Paesi, come Germania e Austria, oltre al tipo giusto, occorre uno spessore minimo del battistrada di 4 mm. Inoltre, occhio al dot, la data di nascita dello pneumatico: è riportato sul fianco del veicolo ed è un numero a 4 cifre (dal 2000, prima era di 3); le seconde due cifre indicano l'anno (10=2010) mentre le prime due cifre indicano la settimana di produzione.

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