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NON PUBBLICARE Beppe Grillo, perché fa bene ad essere preoccupato: qual è la vera tegola in arrivo sul comico

*Ordinario di Diritto Comparato
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L'indagine penale nei confronti di Beppe Grillo e Davide Casaleggio porta alla luce alcune anomalie genetiche che il Movimento 5 stelle reca con sé sin dalla sua origine. Leggendo gli stralci del provvedimento emesso dalla Procura di Milano, le società dei fondatori del Movimento 5 stelle avrebbero operato una mediazione illecita «veicolata a parlamentari in carica in quanto finalizzata a orientare l'azione pubblica dei pubblici ufficiali in senso favorevole agli interessi del gruppo Moby». Oltre all'ipotizzato reato di traffico di influenze illecite a carico di Grillo, Casaleggio e Onorato, il collegamento così stretto tra le società dei due fondatori del M5s e il gruppo Moby pone al centro del dibattito anche un altro rilevante tema troppo spesso sottovalutato: quello delle nuove forme di rappresentanza e partecipazione alla vita politica da parte di società a scopo di lucro, nonché, più in particolare, sul condizionamento delle dinamiche democratiche che può derivare da soggetti estranei ai partiti ma ad essi in qualche modo collegati.

 

 

E proprio quest' ultimo aspetto, vale a dire lo stretto legame tra partito e società di capitali è significativo, perché se intercorrono tra questi soggetti flussi finanziari, si crea un corto circuito che ha rilievo penale. La Corte di Cassazione (sentenza 28796/2020) per il caso della Fondazione Open ha precisato che vi è il reato di finanziamento illecito quando il denaro arriva al partito anche in forma indiretta, come nel caso in cui un contributo venga elargito ad una persona fisica o altro soggetto privato, quale è una società. E quando vi è una concreta simbiosi operativa tra il partito politico ed il soggetto privato (sia esso una società o una fondazione), quest' ultimo viene considerato alternativamente o un posticcio schermo intermedio tra il finanziatore ed il partito, o un'articolazione del partito politico, cioè una sua organica derivazione.

 

 

Infatti, le articolazioni di un partito politico sono da intendersi non solo le strutture che un partito contempli formalmente nello statuto come propria compagine organizzativa, ma anche quegli enti, tra cui le fondazioni o società, che, a prescindere dalla loro veste giuridica, si pongono stabilmente al servizio del partito, circostanza da verificare in concreto alla luce di un'analisi delle modalità operative dell'ente, dell'attività svolta, nonché dei flussi finanziari in entrata e in uscita. E proprio per salvaguardare il principio di trasparenza patrimoniale dei partiti, la legge 195/1974 sanziona come delitto di finanziamento illecito l'erogazione di somme di denaro o di contributi (corrisposti o ricevuti) sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative. E la pena della reclusione va da 6 mesi a 4 anni. Un'altra possibile tegola per Grillo e company.

 

 

 

Pieremilio Sammarco

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