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Fino a che età i genitori sono tenuti al mantenimento a favore dei figli

Giulio Bucchi
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Quando mamma e papà mettono al mondo i loro figli, sono consapevoli del fatto che dovranno mantenerli. Dovere che va oltre l'eventuale separazione o divorzio nonché alla scelta di non sposarsi poiché è un obbligo profondamente legato all'essere genitori.   Questo dovere è sancito non solo dal codice civile, ma anche dalla nostra Costituzione che elenca i principi inderogabili ai quali qualsiasi disposizione normativa deve ispirarsi.  Il dovere di mantenere i figli dura fino al momento dell'autosufficienza economica. Nella maggior parte dei casi, quindi, oltre ai 18 anni, oltre all'Università e oltre al periodo lavorativo di stage e tirocini.  La giurisprudenza – ormai unanime – tende a richiamare i figli comodamente mantenuti da mamma e papà, a una maggior operosità. Infatti, la Corte di Cassazione ha revocato l'assegno di mantenimento a favore di una figlia maggiorenne che, senza giustificato motivo, ha rifiutato le proposte lavorative procurate dal padre. Oppure, con un'altra pronuncia, ha negato il diritto al mantenimento a una figlia ventiquattrenne che si è mostrata una studentessa universitaria svogliata e negligente che, negli anni, non ha in alcun modo progredito nella propria carriera universitaria. O, ancora, i giudici ermellini hanno revocato l'assegno di mantenimento da parte del padre in favore della figlia che - a 37 anni - ha continuato a rifiutare le diverse offerte di lavoro che le si presentavano perché, a suo dire, non coincidevano con le proprie aspirazioni.  Il Tribunale di Milano, invece, nel 2018, ha ancorato la propria decisione di insussistenza del diritto del figlio a essere mantenuto, non tanto all'inerzia negli studi/nel lavoro quanto all'età. Questa pronuncia, infatti, ha giudicato un uomo di 41 anni, ormai del tutto “fuori tempo” per poter continuare a usufruire del portafoglio di mamma e papà e di tutti i servizi e le comodità che la convivenza con loro comportano. Proprio in quella pronuncia il Giudice ha affermato che oltre i 34 anni “il mantenimento diviene un vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”.  Questa sentenza, quindi, pone un inderogabile limite d'età entro il quale i figli dovrebbero aver trovato la loro strada sia che abbiano deciso di studiare sia che abbiano scelto di lavorare.  A ogni modo, a prescindere da quale parametro il giudice di volta in volta decida di rispettare (l'età, l'autosufficienza economica, l'impegno negli studi), tutte le decisioni sono accumunate dal principio cardine secondo il quale il diritto al mantenimento non può essere “vita natural durante”. Solo secondo Peter Pan non si cresce mai, nella realtà, invece, è necessario attivarsi e prodigarsi per raggiungere quanto prima l'emancipazione. In caso contrario, il genitore tenuto al mantenimento “parassitario” potrà rivolgersi al Giudice chiedendo che si pronunci per la revoca dell'assegno a suo tempo previsto in favore del figlio/della figlia.   di Avv. Marzia Coppola [email protected] Studio legale Bernardini de Pace 

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