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Vaccino, come farsi risarcire per i danni subiti: soldi, ciò che quasi nessuno sapeva

Matteo Mion
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Lo Stato risarcisce i danni cagionati da un vaccino rischioso al momento della somministrazione. Questo il principio consacrato nella sentenza della Corte d'Appello di Catania 696/21 pubblicata il 30 marzo che ha liquidato 824.000 euro a un soggetto rimasto paraplegico a seguito di vaccinazione antipoliomielite. Nel 1978 al malcapitato fu iniettata una dose con sistema Sabin, sebbene la comunità scientifica conoscesse già il rischio di complicanza di polio paralitica e fosse in uso il metodo Salk con virus inattivato. Oggi l'uomo non cammina più autonomamente e, pur avendo già ottenuto l'indennizzo ex L 210/92 spettante a tutti coloro che subiscono un'invalidità a causa di un vaccino obbligatorio, non si è dato per vinto e dopo una lunga battaglia giudiziaria ha ottenuto un rilevante risarcimento per danni biologici e morali dalla Corte sicula di seconda istanza. La decisione desta straordinario interesse perché cade in un periodo in cui Covid e relative vaccinazioni sono l'argomento principe sulle bocche degli italiani. I virologi in coro ci spingono all'iniezione di massa per raggiungere l'immunità di gregge, ma capita che qualche pecorella ci lasci la zampetta o addirittura la pelle e in quella sciagurata, seppur residuale, ipotesi è opportuno conoscere i propri diritti per ottenere un risarcimento. Anzitutto ad oggi il vaccino anti Covid, qualunque esso sia, non è obbligatorio, sebbene il governo stia valutando misure come il green pass per spostarsi tra regioni per renderlo forzosamente facoltativo. La legge italiana prevede un indennizzo automatico per tutti i danni correlati a vaccini la cui somministrazione sia obbligatoria che attualmente sono poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia e varicella. Per i non obbligatori come gli anti-Covid nulla era previsto a titolo di ristoro.

 

 

 

La svolta

Nel 2020, però, la Corte costituzionale con pronuncia n° 118 ha dichiarato una carenza di tutela per chi avesse riportato lesioni a seguito di iniezioni vaccinali non obbligatorie, estendendo così il diritto all'indennizzo a tutti i danneggiati da vaccini «consigliati e incentivati dalle autorità sanitarie pubbliche» come ad esempio l'anti-influenzale. Tra questi rientra a pieno titolo il vaccino anti-Covid, sebbene la comunità scientifica non sia ancora pienamente a conoscenza di effetti, rischi e relative statistiche. L'indennizzo non è paragonabile in termini economici a un vero e proprio risarcimento e viene erogato dallo Stato sotto forma di assegno di solidarietà, una volta che la parte lesa abbia presentato istanza al Ministero della Salute e venga accertato il nesso di causa tra vaccino e menomazione dell'integrità psicofisica.

 

 

 

Sappia quindi chi malauguratamente abbia subito postumi dalla fiala anticoronavirus di aver diritto a un indennizzo grazie alla recente sentenza della Corte costituzionale, benchè non si tratti di vaccinazione obbligatoria. Rimane ovviamente ferma l'azione giudiziaria contro il Ministero della Salute per chiunque subisca danni biologici, morali ed esistenziali a seguito di una somministrazione rischiosa come nel caso siculo in cui la Corte ha concesso un ingente risarcimento senza nemmeno sottrarre l'indennizzo già percepito dal soggetto invalido. In aula di tribunale non rileva l'obbligatorietà o meno del vaccino, ma il danneggiato deve dimostrare l'antigiuridicità cioè la condotta sanitaria colposa di chi somministrava un determinato vaccino. Un'ipotesi futurista su tutte: se l'Italia inietta Astrazeneca o Johnson & Johnson, mentre in altri Paesi queste fiale vengono sospese, in futuro potrebbe essere chiamata a risarcirne tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali provocati! Ne vedremo delle belle: ad postera ardua sententia!

 

 

 

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