Violenza sessuale, via libera
alla nuova legge
Un “sì” bipartisan ha approvato alla Camera il testo unificato dei progetti di legge sulla violenza sessuale: 447 i voti a favore, 29 quelli contrari. Il provvedimento, che è il risultato del lavoro della commissione Giustizia che ha uniformato le diverse proposte parlamentari con quella del governo, si aggiunge alle norme anti-stalking promosso dal ministro per le Pari opportunità Mara Carfagna. Il nuovo testo prevede un giro di vite in termini di sanzioni penali e introduce aggravanti connesse alle modalità di azione del colpevole. “Con l'approvazione della legge sulla violenza sessuale mettiamo a segno un nuovo, significativo risultato nella battaglia per la libertà, la dignità e la sicurezza delle donne”, ha commentato la deputata del Pdl Barbara Saltamartini, responsabile delle Pai opportunità nel Popolo della libertà. “Dispiace – ha concluso la Saltamartini- che di fronte ad una legge così importante non solo per le donne ma per l'intero Paese, il capogruppo del Pd, Antonello Soro, abbia fatto richiesta di votare a scrutinio segreto”. Sono previsti dei protocolli di intesa tra istituzioni e associazioni di volontariato per l'assistenza delle vittime e campagne di informazione nelle scuole in collaborazione con il ministero dell'Istruzione. Non c'è, invece, la norma sui cosiddetti manifesti “wanted” con le foto dei latitanti. Ecco nel dettaglio quanto previsto dal provvedimento: Carcere dai 6 ai 12 anni - L'articolo 1 della legge stabilisce che “chiunque, con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da 6 a 12 anni”. Aggravanti - La pena non potrà essere inferiore a 7 anni e potrà raggiungere i 15 anni di reclusione se la violenza sessuale è commessa ai danni di un minore di anni 16; se si usano armi o sostanze stupefacenti per sottomettere la vittima; se chi commette violenza ha un rapporto di parentela con la vittima; se la violenza è ai danni di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica. Inoltre è prevista la pena dell'ergastolo “se dal fatto è derivata la morte della persona offesa”. La pena non può comunque essere inferiore a 8 anni in caso di “lesione personale grave”. E non inferiore a 12 anni in caso di “lesione gravissima”. Molestie - Chiunque arreca molestia “mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale” è punito con la reclusione dai 6 mesi a due anni e una multa da mille a tremila euro. Violenza di gruppo - “Consiste nella partecipazione da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale” ed è punita con la reclusione da 7 a 12 anni. Con le aggravanti previste dalla legge. La pena è invece diminuita “per il partecipante la cui opera abbia avuto minime importanza nella preparazione e nell'esecuzione del reato”. Maltrattamenti contro familiari - “Chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata è punito con la reclusione da 2 a 6 anni”. La pena è aumentata se si tratta di minore di anni 14, se dal fatto deriva una lesione grave (pena minima 4 anni), o gravissima (pena minima 9 anni), se la persona maltrattata muore (pena minima prevista 12 anni). Parte civile in giudizio - “L'ente locale, impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alle vittime, possono intervenire in giudizio ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale”. Anche la presidenza del Consiglio può costituirsi parte civile nei processi per violenza sessuale a danno dei minori e nell'ambito familiare. Informazioni e assistenza sociale - Le autorità pubbliche promuovono campagne di sensibilizzazione e informazione sulle misure previste dalla legge e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni di assistenza delle vittime. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenza le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero. Prevista anche la promozione da parte delle prefetture di protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine) e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centri antiviolenza) al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne. Relazione governo al Parlamento - Ogni anno, a febbraio, il ministro delle Pari opportunità, presenta alle Camere una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori e contro gli atti sessuali.