Legittimo impedimento, in Aula il 25 gennaio
La legge evita per 18 mesi i processi al premier e ai ministri
La commissione Giustizia della Camera ha dato mandato al relatore Enrico Costa (Pdl) a riferire in Aula sul testo per il legittimo impedimento. Il testo dovrà essere esaminato dall'Aula il prossimo 25 gennaio. Il Pd e l'Idv hanno votato contro, i deputati dell'Udc si sono astenuti. Il legittimo impedimento - Una legge ponte che salva il premier dai processi per 18 mesi, in attesa di un probabile nuovo lodo Alfano costituzionale. Costituisce legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalla legge del 23 agosto 1988 n. 400 sulla ‘Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri' e successive modifiche Si tratta di due articoli - il secondo riguarda l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - che consentiranno, come recita il primo comma dell'articolo 1, “al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge”. Il testo, messo a punto dal relatore Enrico Costa (Pdl) prendendo spunto anche da quanto previsto dalla proposta di legge del vicepresidente dei deputati Udc Michele Vietti, stabilisce che costituisce legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalla legge del 23 agosto 1988 n. 400 sulla ‘Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri' e successive modifiche. Tuttavia, rispetto alle ‘tipizzazioni' del testo Vietti, estende il legittimo impedimento ad “ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo”. Il comma 3 riguarda i ministri per i quali, recita il testo, “l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni costituisce legittimo impedimento”. Quando ricorrono le suddette ipotesi quindi il giudice rinvia il processo ad altra udienza. Se l'impedimento è continuativo in relazione alle funzioni svolte, il giudice rinvia ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi. Quanto al corso della prescrizione, il testo Costa-Vietti fa un passo indietro rispetto al lodo Costa-Brigandì: stabilisce infatti che rimanga sospeso per l'intera durata del rinvio (mentre il testo Costa-Brigandì prevedeva la sospensione del corso della prescrizione solo per la durata dell'impedimento, norma contestata dall'opposizione come un ulteriore taglio dei tempi di prescrizione). Il settimo e ultimo comma dell'articolo 1 della legge Costa-Vietti stabilisce che si applichi anche “ai processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, alla data della entrata in vigore della legge”.