Nuovo volto del Biotestamento Camera: ok tutti emendamenti

Costanza Signorelli

E' ripreso, martedì 12 luglio, in aula alla Camera l'esame del disegno di legge sul  testamento biologico. Il testo approvato, prima di diventare legge, dovrà essere votato dal Senato, prevedibilmente in autunno. Nel corso della seduta a Montecitorio sono stati approvati, modificati o abrogati, via via, tutti gli articoli di legge. Il testo ha subito alcune modifiche strutturali, come la definizione più dettagliata della platea di pazienti per cui le dichiarazioni  anticipate di trattamento (Dat) assumono rilievo, l'eliminazione dell'intervento di un collegio di medici, in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico curante, sul rispetto degli orientamenti espressi dal paziente nelle Dat, e la soppressione dell'articolo che prevedeva il ricorso all'autorizzazione giudiziaria. Dopo l'approvazione di alcuni articoli, non solo da quelli dell'opposizione, ma anche dai banchi della maggioranza si sono levate voci in dissenso. Alimentazione e idratazione-  La differenza sostanziale introdotta, rispetto alla precedente proposta di legge, deriva dall'approvazione del nuovo comma 6 dell'articolo 3 su "i contenuti ed i limiti della dichiarazione anticipata di trattamento". La modifica è passata con 274 voti favorevoli, 225 contrari e sei astenuti. In base agli emendamenti votati, "alimentazione e idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, a eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento e  potranno essere sospese, se non più efficaci, solo ai malati terminali." La modifica, proposta dal relatore Domenico Di Virgilio (Pdl)  e in forma identica anche dalle deputate Paola Binetti (Udc) e Carla Castellani (Pdl),  restringe notevolmente il raggio di applicazione della norma rispetto a quanto previsto dalla formulazione iniziale, che parlava semplicemente di "pazienti". Assenza di attività cerebrale - Il nuovo testo dell'articolo 3,comma 6 recita: "La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza". Assistenza ai soggetti in stato vegetativo - Via libera dell'aula della Camera anche all'articolo 5  "Assistenza ai soggetti in stato vegetativo". La norma prevede che il ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, adotti le linee guida, cui le Regioni si conformano, nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente. Abolito il ruolo del giudice tutelare - La Camera sopprime l’articolo 8 "Autorizzazione giudiziaria" - che dava indicazioni  sull'intervento della magistratura, in caso di contrasto tra "soggetti parimente legittimati" o in caso di inerzia degli stessi e autorizzava, in tali casi, il giudice tutelare a prendere decisioni relative al consenso ai trattamenti sanitari. Ruolo del medico - L’Aula di Montecitorio approva invece l’articolo 7 "Ruolo del medico" ma in una versione 'aggiornata'. Per effetto delle modifiche, in caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, circa il rispetto degli orientamenti espressi dal paziente nelle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), non è più prevista la valutazione di un collegio di medici. L'ipotesi era contemplata al comma 3 dell’articolo 7 che è stato soppresso con l'approvazione di due emendamenti. Il vuoto normatico creatosi con la perdita del suddetto comma, viene colmato da una nuova disposizione, il comma 1 bis (proposto con un emendamento dai deputati Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini e Ria), in cui si dispone che: "il medico curante, qualora non intenda seguire le volontà espresse dal paziente nelle Dat, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari e ad esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento". Approvati anche l'articolo 9, ossia le "Disposizioni finali" e l'articolo 4 su "Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento". Le critiche di Englaro - Il provvedimento, però, non piace al Pd e ai radicali, che hanno un opinione negativa del testo. In campo è sceso anche Beppino Englaro, padre di Eluana, che ha commentato: "Si tratta di una legge incostituzionale, che va nelle direzione opposta rispetto ai principi costituzionali. L'autodeterminazione terapeutica non può incontrare un limite anche se consegue la morte, che non ha niente a che vedere con l'eutanasia. Nessuno - ha concluso Englaro -, né lo Stato né un medico, può disporre della salute di un cittadino".