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Ira Napolitano: "Basta con gli emendamenti fuori tema"

Dopo il sì al Milleproroghe lettera di fuoco del Capo dello Stato: "Stop ad approvazione di testi eterogenei"

Andrea Tempestini
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La rabbia di Giorgio Napolitano si riversa sui parlamentari: il presidente della Repubblica ha inviato ai presidenti di Camera, Senato e del Consiglio una lettera in cui richiama l'attenzione sulla sentenza della Corte Costituzionale (la 22 del 2012) che per la prima volta annullò alcune disposizioni inserite dai rami del parlamento in un decreto in esame prima della relativa conversione in ddl. Nel mirino del Colle ci finisce il Milleproroghe (approvato in via definitiva oggi, giovedì 23 febbraio, alla Camera), il testo annuale in cui vengono inserite tutte le disposizioni non accolte in precedenza oppure slittate, una legge-contenitore in cui entra tutto e il contrario di tutto che è diventata abitudine parlamentare a partire dal 2005. La notizia dell'inivio della lettera è stata riferita dal presidente di Montecitorio, Gianfranco Fini, con un messaggio alla Camera. Il monito del Colle - Duro il messaggio di Napolitano, che sottolinea come nel valutare l'ammissione degli emendamenti ai diversi decreti legge, le Camere devono "attenersi" ai criteri "di stretta attinenza e relative finalità". Il Capo dello Stato tuona perché si smetta di ammettere emendamenti di diversa natura ai decreti leggi che vengono esaminati e discussi dal parlamento. "Sottopongo alla vostra attenzione - ha vergato Napolitano nella lettera - la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti legge, a criteri di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità". Tutto ciò deve avvenire "anche adottando - se ritenuto necessario - le opportune modifiche dei regolamenti parlamentari". "Come è noto, il Capo dello Stato non dispone di un potere di rinvio parziale dei disegni di legge e non può quindi esimersi dall'effettuare, nei casi di leggi di conversione, una valutazione delle criticità riscontrabili in relazione al contenuto complessivo del decreto-legge, evitando una decadenza di tutte le disposizioni, comprese quelle condivisibili e urgenti, qualora la rilevanza e la portata di queste risultino prevalenti". Segue il testo integrale della lettera inviata da Napolitano ai presidenti di Camera, Senato e del Consiglio "Onorevoli Presidenti, come è noto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, depositata il 16 febbraio scorso, ha, per la prima volta, annullato disposizioni inserite dalle Camere in un decreto-legge nel corso dell'esame del relativo disegno di legge di conversione. Lo ha fatto in relazione alla legge di conversione del decreto-legge n. 29 dicembre 2010 n. 225 (c.d. "milleproroghe"), anche per "estraneità alla materia e alle finalità del medesimo", a tutela dello speciale procedimento di conversione in legge previsto dall'articolo 77 della Costituzione: un procedimento - rileva la Corte - che ha un oggetto ben definito, appunto la conversione di un provvedimento di urgenza, e per ciò stesso è soggetto ad una particolare disciplina regolamentare che prevede tempi circoscritti e predeterminati e, conseguentemente, richiede una rigorosa delimitazione degli eventuali emendamenti secondo un criterio di stretta attinenza alle finalità e al contenuto originari del decreto-legge".   "Già con la lettera da me inviata il 22 febbraio 2011 ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio dei ministri", aggiunge Napolitano, "richiamata dalla stessa sentenza, sottolineavo la necessità di limitare gli emendamenti ammissibili, in sede di conversione dei decreti-legge, a quelli sostanzialmente omogenei rispetto al testo originario del decreto, in considerazione della particolare disciplina costituzionale e regolamentare del procedimento di conversione nonchè a garanzia del vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge e di quello successivo sulla legge di conversione, anche per la difficoltà di esercitare la facoltà di rinvio prevista dall'art. 74 della Costituzione in prossimità della scadenza del termine tassativo di 60 giorni fissato per la conversione in legge". "In quella lettera ho del resto ripreso considerazioni svolte dal Presidente Ciampi nel messaggio inviato alle Camere il 29 marzo 2002 con il quale venne richiesta una nuova deliberazione sulla legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002 e da me in varie occasioni anticipate fin dall'inizio del settennato ai Presidenti delle Camere e ai Governi che si sono succeduti, anche in relazione alle specifiche disposizioni legislative e dei regolamenti parlamentari relative alla decretazione d'urgenza", prosegue il Capo dello Stato, "Peraltro la prassi parlamentare non sempre si è attenuta ai criteri suindicati, con particolare riguardo al tradizionale decreto-legge di fine anno con il quale vengono prorogati termini di efficacia di varie disposizioni legislative, essendo prevalsa la linea di ritenere sufficiente, per l'ammissibilità degli emendamenti, una generica finalità di proroga non collegata con l'oggetto e spesso neppure con la materia e le finalità del provvedimento di urgenza. Talora, si sono anche consentite modifiche ordinamentali non strettamente limitate all'ambito temporale della proroga di tali termini". "Anche in occasione del recente decreto-legge 'milleproroghè 29 dicembre 2011, n. 216 sono stati ammessi e approvati emendamenti che hanno introdotto disposizioni in nessun modo ricollegabili alle specifiche proroghe contenute nel decreto-legge, e neppure alla finalità indicata nelle premesse di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Le disposizioni così introdotte, se in possesso dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, avrebbero dovuto trovare più corretta collocazione in un distinto apposito decreto-legge", prosegue la missiva, "Come è noto, il Capo dello Stato non dispone di un potere di rinvio parziale dei disegni di legge e non può quindi esimersi dall'effettuare, nei casi di leggi di conversione, una valutazione delle criticità riscontrabili in relazione al contenuto complessivo del decreto-legge, evitando una decadenza di tutte le disposizioni, comprese quelle condivisibili e urgenti, qualora la rilevanza e la portata di queste risultino prevalenti". "Sottopongo pertanto alla vostra attenzione - in spirito di leale collaborazione istituzionale - la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, a criteri di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità, anche adottando - se ritenuto necessario - le opportune modifiche dei regolamenti parlamentari, al fine di non esporre disposizioni, anche quando non censurabili nel merito, al rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ma di indubbio rilievo istituzionale. Ritengo utile che vengano informati delle mie considerazioni i Presidenti dei gruppi parlamentari e i Presidenti delle Commissioni permanenti".

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