I dieci punti

Matteo Salvini in Duomo lancia la Carta dei diritti dei popoli europei. L'idea di Paolo Becchi su Libero

Cristina Agostini

"La Carta dei diritti dei popoli europei sarà il primo documento che presenteremo al parlamento europeo", annuncia Matteo Salvini sul palco di Piazza Duomo a Milano. "Al posto del dio denaro, torniamo a parlare di Diritti, Futuro, Speranza". L'idea originaria della Carta dei diritti dei popoli europei era stata proposta da Paolo Becchi e pubblicata su Libero l'11 aprile scorso.  Di seguito l'articolo uscito sul nostro quotidiano:  Forti di queste premesse, e convinti della necessità di proclamare i diritti inalienabili e le libertà fondamentali di tutti i popoli europei, i sovranisti adottano la seguente dichiarazione dei diritti dei popoli europei: ART. 1 - I popoli europei si riconoscono reciprocamente come liberi e uguali tra loro. I popoli europei sono titolari di diritti propri, e come tali autonomi e indipendenti rispetto a quelli già riconosciuti dal diritto internazionale agli Stati in cui essi vivono ed agli individui che li compongono. Ciascuno di essi ha il diritto inalienabile a vivere secondo le proprie tradizioni e istituzioni, e a conservare la propria identità linguistica, etnica, culturale, religiosa e politica, nell’ambito dei valori comuni che riconoscono come costitutivi della loro appartenenza alla civiltà europea. ART. 2 - I popoli europei hanno il diritto di autodeterminarsi, secondo il principio "stare con chi ci vuole e stare con chi si vuole". Nel caso in cui popoli diversi decidano di convivere all’interno del medesimo Stato, quest’ultimo si impegna ad assicurare il rispetto e la tutela delle loro differenze e particolarità. I popoli europei hanno altresì il diritto di separarsi, con una decisione da adottarsi in piena autonomia e libertà, e con l'obbligo, da parte dello Stato rispetto cui intendono seccedere, di non ostacolare, direttamente o indirettamente, la realizzazione di tale decisione. ART. 3 - Deve considerarsi contrario al diritto dei popoli qualunque atto che abbia lo scopo o l’effetto di privare i popoli europei della loro integrità come popoli distinti, nonché dei loro valori culturali e della loro identità linguistica. È vietato qualsiasi atto che abbia per effetto diretto o indiretto forme di assimilazione o integrazione forzata. ART. 4 - I popoli d’Europa riconoscono la necessità di promuovere una Confederazione europea di Stati, anche limitando parzialmente, su base volontaria e a parità di condizioni, la sovranità di questi ultimi in relazione a compiti e obiettivi che essi condivideranno e riterranno di dover perseguire nell’ambito di una politica comune. ART. 5 - L’adozione e l’attuazione di misure legislative o amministrative, da parte dei governi nazionali, riguardanti limitazioni della sovranità degli Stati, non può avvenire se non previa consultazione referendaria e approvazione da parte dei popoli interessati. ART. 6 - I popoli europei hanno il diritto di promuovere accordi e forme di cooperazione tra loro. In particolare, essi riconoscono la necessità di concordare politiche di sviluppo economico, di sicurezza, di tutela dei diritti e difesa comune. ART. 7 - I popoli europei sono riconosciuti come gli esclusivi titolari del diritto di sovranità sulle proprie ricchezze e le proprie risorse naturali. I popoli europei hanno diritto di disporre liberamente di tali ricchezze e risorse, e di perseguire le politiche economiche necessarie ad assicurare il lavoro e il benessere dei propri membri. ART. 8 - Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle proprie libertà fondamentali, ha diritto d’asilo nei paesi europei, in conformità alle leggi dei rispettivi Stati. I popoli europei hanno diritto di difendere i propri confini e di adottare sul proprio territorio tutte le misure ritenute necessarie ad assicurare la sicurezza nazionale. ART. 9 - I popoli europei assicurano il rispetto delle religioni e tradizioni culturali diverse dalle proprie, purché il loro esercizio non sia in contrasto con le leggi del Paese di accoglienza. ART. 10 - Gli Stati europei dovranno riconoscere gli articoli della presente dichiarazione, impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l’esercizio dei diritti ivi contenuti. di Paolo Becchi