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Migranti, il giudice non convalida il trattenimento di un egiziano: "Paese non sicuro", scoppia l'ennesimo caso

sabato 4 gennaio 2025

2' di lettura

Non è stato convalidato il trattenimento di un cittadino egiziano perché l'Egitto non può essere considerato un Paese sicuro: a deciderlo il Tribunale di Catania, sezione Immigrazione. Per l'immigrato, dunque, è stato disposto l'immediato rilascio. Si tratta di un uomo di 30 anni che aveva fatto domanda di riconoscimento di protezione internazionale al suo ingresso in Italia, a Pozzallo. Questa è la prima decisione di un giudice dopo la pronuncia della Cassazione, secondo cui stilare la lista dei Paesi sicuri spetta ai ministri. Il giudice, però, ha il dovere di effettuare delle verifiche. Nel caso di Catania, la toga ha posto l'accento proprio su questo recente pronunciamento.

Il giudice, in particolare, ha motivato così la sua decisione di non convalida del trattenimento: "Sul punto la Suprema Corte si esprime chiaramente laddove afferma che: 'La valutazione di sicurezza contenuta nel decreto ministeriale non impedisce al giudice di prendere in considerazione specifiche situazioni di persecuzione che per il loro carattere esteso e generalizzato siano tali da rendere il Paese obiettivamente insicuro. Qualora le fonti provenienti dalle organizzazioni internazionali competenti, contemplate nell'art. 37 della direttiva 2013/32, rendano manifestamente evidente la presenza di persecuzioni con carattere generalizzato, endemico e costante, il giudice potrà ritenere la designazione come sicuro del paese di origine illegittima perché in evidente contrasto con la normativa europea. Il giudice, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce, in tal caso, nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al ministro degli affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo potere istituzionale, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento' (paragrafo 17.3)".

Per il giudice del Tribunale di Catania, "la valutazione di sicurezza di un paese anche in presenza di eccezioni soggettive non impedisce al giudice ordinario, chiamato a valutare la legittimità di un trattenimento, di esaminare e verificare la sussistenza di 'persecuzioni estese e generalizzate' che siano tali da superare la presunzione relativa di sicurezza che normalmente si ricollega alla designazione di Paese sicuro". Intanto, su questo tema così caldo si attende la sentenza della Corte di giustizia europea.

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