(Adnkronos Salute) - Dai verbali delle udienze emerge che alcuni pazienti, o i loro parenti, dichiarano di non essere stati visitati da Andolina, precisando che la prescrizione del trattamento Stamina è avvenuta sulla base di referti trasmessi per essere visionati a distanza dal medico. In un caso è lo stesso Andolina a precisare di non aver visitato direttamente la paziente. Entra nel merito dell'email sulle cento prescrizioni il tribunale di Livorno, sezione del lavoro, riportando una dichiarazione in cui Andolina non contesta la veridicità della missiva e giustifica "il contenuto del messaggio in considerazione della sua indignazione per avere gli Spedali Civili privilegiato, nella lista di attesa per le terapie, familiari di alti dirigenti a scapito della piccola paziente (Desiree Larcher, ndr)". Un altro giudice (tribunale di Mantova) invece sottolinea: "L'esperienza fin qui malauguratamente maturata da questo giudice (...) consente di affermare che le prescrizioni del dottor Andolina tutto sembrano tranne che il frutto di un'approfondita indagine medica; esse appaiono piuttosto la stampa di uno stesso 'file' in cui le uniche variabili sono costituite dalle generalità del paziente e dalla indicazione della specifica patologia di cui è affetto". Il giudice evidenzia inoltre che "la pacifica carenza di dati scientifici accreditati, l'assoluta mancanza di informazioni in ordine alla metodologia Stamina, l'assenza di dati sperimentali atti a consentire una valutazione dei benefici ipotizzabili e dei rischi prevedibili del trattamento in questione, suggeriscono cautela nel caso". Sull'assenza di dati scientifici torna anche il tribunale di Latina, segnalando che "i ricorrenti adducono un'unica pubblicazione, di tre pagine, redatta da Marino Andolina, su una rivista edita in Corea" della quale "non è dato evincere se si tratti di 'accreditata rivista internazionale'". In una relazione sulla situazione di Brescia si evidenzia che "Andolina, oltre a prescrivere il trattamento, spesso dichiara l'aggravamento delle condizioni del paziente e, affermando la necessità di immediate infusioni per far fronte al pericolo di vita, prescrive l'utilizzo di cellule da altro donatore da lui individuato al quale viene richiesto il consenso perché le sue cellule possano essere utilizzate a favore di pazienti diversi".