(Adnkronos) - Per il Commissario dello Stato della Sicilia "se non sono contestabili la valenza ed il rilievo, anche a livello ultra regionale, di talune associazioni e fondazioni destinatarie dei contributi, cio' che costituisce motivo di censura e' l'omessa valutazione e comparazione delle loro situazioni con quelle delle altre istituzioni operanti in medesimi settori in Sicilia", si legge nell'impugnativa. "L'esame comparativo avrebbe potuto (e dovuto) essere effettuato mediante una esaustiva istruttoria amministrativa operata dalla competente Commissione legislativa prima dell'adozione della legge dalla cui conclusione potesse emergere una obiettiva diversita' di condizioni che giustificasse la scelta operata dal legislatore in favore dei 135 enti in questione con esclusione degli altri casi cui lo stesso trattamento avrebbe potuto estendersi - si legge ancora - Invero non risulta leso il principio di cui all'art 3 della Costituzione soltanto nell'ipotesi in cui le situazioni giuridiche messe a confronto sono intrinsecamente eterogenee e quando differiscono tra loro per aspetti del tutto particolari". (segue)