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La parola della settimana: revenge porn

Un’espressione circolante ampiamente in italiano a partire dagli anni Dieci del Terzo Millennio ma già attestata nel decennio precedente
di Massimo Arcangeli sabato 3 gennaio 2026

2' di lettura

I fatti sono noti. Fabrizio Corona, a seguito della querela presentata dai legali di Alfonso Signorini dopo la messa on line, su un canale YouTube (Falsissimo) ideato e realizzato dall’ex paparazzo e dal suo team, della prima parte di un “servizio” sul Grande Fratello Vip, è stato posto sotto indagine dalla Procura di Milano per revenge porn, un’espressione circolante ampiamente in italiano a partire dagli anni Dieci del Terzo Millennio ma già attestata nel decennio precedente. Il revenge porn, alla lettera “pornografia (porn) a motivo di vendetta (revenge)”, è il reato commesso da chi diffonda senza il consenso della persona fotografata o filmata, e dunque in modo illecito, video o scatti privati a contenuto sessuale. Il reato, punibile previa querela della parte lesa, per l’appunto, salvo casi particolari (se la vittima è in inferiorità fisica o psichica o se è una donna in stato di gravidanza, e in tal caso la pena viene aumentata di un terzo o della metà, oppure in presenza di altri reati per i quali si debba procedere d’ufficio), di cui si macchia spesso chi vuol vendicarsi di una ex fidanzata o di una ex moglie, è disciplinato dall’art. 612 ter del Codice penale introdotto dal cosiddetto “Codice Rosso”, una legge promulgata il il 19 luglio 2019 (n. 69). Eccone i primi tre commi: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici”.

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