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Enti locali: Consulta, illegittima norma che delega a Mef per criteri indebitamento

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Venezia, 7 dic. (AdnKronos) - La Corte Costituzionale, su ricorso della Regione Veneto, oltre che delle Regioni Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ha dichiarato oggi, con sentenza n. 252/2017, la illegittimità costituzionale, sotto due profili, dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 164, dal titolo “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali". La disposizione censurata modificava il comma 5 dell'art. 10 della L243/2012, che, in applicazione del “fiscal compact” aveva attuato la riforma della Costituzione del 2012 introducendo l'obbligo di conseguimento dell'equilibrio di bilancio da parte della pubblica amministrazione. La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, vengano disciplinati i criteri e le modalità per il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali in genere (regioni, comuni, province, città metropolitane) che è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi dello Stato. Le Regioni avevano osservato che l'attribuzione di questo potere poteva significare una ingerenza del Governo nei confronti degli enti locali potendo la Presidenza del Consiglio dei ministri dettare delle norme discrezionali e di merito politico che avrebbero indebitamente condizionato le scelte politiche e il soddisfacimento dei bisogni amministrativi dei singoli enti. In effetti detto decreto è già stato adottato con il DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, che, a sua volta demanda parte dei compiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

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