CATEGORIE

Manovra: Consulenti lavoro, ecco chiarimenti su regime forfetario

di AdnKronos domenica 17 febbraio 2019

2' di lettura

Roma, 11 feb. (Labitalia) - L’articolo 1 della legge di Bilancio 2019 ha modificato, attraverso i commi 9, 10 e 11, la disciplina prevista all’art. 1, commi 54-89, della legge n.190/2014, ampliando la platea di soggetti che possono accedere al regime forfettario. La Fondazione studi consulenti del lavoro, con l’approfondimento di oggi, "fa chiarezza su alcune criticità, tra cui quelle relative al comportamento che dovranno adottare i datori di lavoro in regime forfettario che occupano personale dipendente". Secondo i consulenti del lavoro, "a seguito delle sopracitate modifiche, apportante in particolare al comma 54 della legge n.190/2014, assume grande rilevanza il fatto che, diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina, non è più ritenuto motivo di esclusione dal regime agevolato l’aver sostenuto spese per un ammontare superiore complessivamente a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori". "Tale modifica, che ha ampliato in questo modo la platea dei soggetti coinvolti, necessita -continuano i consulenti del lavoro- di alcune valutazioni circa il comportamento che dovrà essere tenuto da quei datori di lavoro in regime forfettario che occupano personale dipendente. A tal proposito il comma 69 dell’art. 1 legge n. 190/2014, espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d’imposta". Secondo i consulenti del lavoro, "con tale dettato normativo il legislatore ha inteso specificare che il contribuente forfettario, che eroga compensi a soggetti per i quali è prevista l’applicazione della ritenuta, come nel caso dei lavoratori dipendenti, non è tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta d’acconto in luogo di altri in quanto non assume la veste di sostituto d’imposta per espressa previsione normativa". "Pertanto, le eventuali buste paga riguardanti i lavoratori che prestino la loro attività alle dipendenze di datori di lavoro forfettari -sottolineano i professionisti- dovranno indicare le spettanze economiche del lavoratore, le ritenute previdenziali, ma non quelle fiscali. Si ritiene, invece, necessario un tempestivo chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria per ciò che concerne le addizionali 2018, che sono versate a rate nel 2019, allo scopo di chiarire se resta in capo al datore di lavoro forfettario l’onere del prelievo di tali somme".

tag

Ti potrebbero interessare

Osservatorio Procedure e Liquidazioni di Cerved: nel primo trimestre 2026 segnali di normalizzazione ma crescono le fragilità

Nel primo trimestre del 2026 il sistema produttivo italiano registra un aumento diffuso degli eventi negativi d’im...

PANTELLERIA, MEDITERRANEO D'AUTORE

Nasce dall'incontro tra l'esperienza di Valentina Fontana, ideatrice delle rassegne D'Autore, e la visione g...

Campania, Consiglio approva all’unanimità mozione per Piano regionale per la prevenzione cardiovascolare

“Con l’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale della mozione, di cui sono prima firma...

TERME DE MONTEL MILANO INCONTRA LA MAGIA DI CANDLELIGHT® E SI ILLUMINA DI MUSICA E NUOVE EMOZIONI

Nel cuore della città, là dove una sorgente termale risale dalle profondità del sottosuolo e il rit...