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Cassazione: a P.a., cittadini non si liquidano con 'documentazione incompleta'

domenica 16 febbraio 2014

2' di lettura

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - La Cassazione avverte la pubblica amministrazione: il cittadino non si liquida con una non risposta, rispedendolo a casa con un 'la documentazione è incompleta'. Sulla base di questo punto fermo, la Prima sezione civile - sentenza 2795 - ha spiegato che "la pubblica amministrazione non può negare un contributo" al cittadino che ne ha diritto "limitandosi a informarlo, a distanza di anni, che la documentazione è incompleta, ma è tenuta, in nome della collaborazione e del principio di economicità della Pa, a indicare con esattezza quali atti mancano invitando il privato ad integrarli". La vicenda sotto la lente della Suprema Corte riguardava la richiesta da parte di un cittadino di Afragola dei contributi previsti dalle legge per la ricostruzione post-terremoto. Una richiesta contro la quale si era opposto il comune di Afragola con l'ok della Corte d'appello di Napoli - nel gennaio 2006 - per la quale il cittadino non aveva fornito la documentazione amministrativo -contabile completa per ottenere l'ammissione ai contributi. Contro questa decisione, Raffaele F. si è opposto con successo in Cassazione. Nelle motivazioni, piazza Cavour ha fatto presente che "l'Amministrazione, nell'ipotesi di documentazione incompleta o erronea, ha l'obbligo di precisare quali documenti siano eventualmente carenti e di invitare l'interessato ad integrare quelli mancanti, non potendo limitarsi a respingere la richiesta, a distanza di anni, rappresentando genericamente che la documentazione era incompleta". Piazza Cavour dice di più ai dipendenti della Pubblica amministrazione, ricordando che l'art. 21 del d.lgs. 76 del '90 "nel prevedere che l'Amministrazione accerta la regolarità della documentazione amministrativo-contabile a corredo della pratica per la liquidazione del contributo in esame, pone un obbligo a suo carico, avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività di verifica di cui essa è tenuta a rendere conto, nell'ambito del procedimento amministrativo nel contraddittorio con il privato". Ci sarà un nuovo giudizio davanti alla Corte d'appello di Napoli e questa volta la P.a. non potrà liberarsi della questione, adducendo l'incompletezza della documentazione.

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