Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Non c'è nessuna differenza tra una compagna e una moglie: gli aiuti, anche economici, che vengono elargiti al partner nel corso del rapporto devono essere considerati come "patto di solidarietà" che si crea all'interno della coppia di fatto e non tanto alla stregua di un 'vitto e alloggio' da restituire a fine storia. Ecco perchè se la relazione naufraga - dice la Cassazione - i soldi non vanno restituti. In particolare, la Prima sezione civile (sentenza 1277) presieduta da Maria Gabriella Luccioli ha dato ragione ad una donna torinese che per cinque anni aveva convissuto con un uomo che, per amore, aveva seguito fino in Cina e dal quale aveva avuto un figlio. La relazione, come ricostruisce la sentenza 1277, era naufragata ma la donna, in appello, era stata condannata a restituire una somma di oltre 120 milioni di vecchie lire che l'ex compagno le aveva versato sulla base del fatto che quei soldi, secondo il giudice, avrebbero dovuto costituire "alloggio e mantenimento" in un contesto di convivenza. Argomentazione "poco felice e mortificante" ha risposto la Cassazione che, mettendo in guardia da considerazioni di questo tipo, ha sottolineato che "eventuali contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese, invero, come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale". Ora sarà la corte d'appello di Torino a riconsiderare la vicenda ma la Cassazione, accogliendo il ricorso della ex compagna che per amore aveva seguito il suo uomo in capo al mondo abbandonando il lavoro, ricorda che "non può omettersi di considerare come le unioni di fatto, nelle quali alla presenza di significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale si associa l'assenza di una completa e specifica regolamentazione giuridica, costituiscano il terreno fecondo sul quale possono germogliare e svilupparsi quei doveri dettati dalla morale sociale, dalla cui inosservanza discende un giudizio di riprovazione".