Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - L'ex ministro Calogero Mannino non ha diritto al risarcimento da ingiusta detenzione subita nel 1995 in regime di custodia cautelare in carcere (dal 13 febbraio al 14 novembre) e, successivamente, nel 1997, ai domicilari (dal 15 novembre al 3 gennaio) con l'accusa di concorso esterno alla mafia. L'assoluzione definitiva per Mannino è arrivata nel 2010 dopo diciassette anni. Lo ha stabilito la Cassazione, respingendo il ricorso presentato dalla difesa di Mannino contro il no al risarcimento da ingiusta detenzione decretato dalla Corte d'appello di Palermo nel marzo 2012. In particolare, la Quarta sezione penale - sentenza 1921 - ha osservato che il giudice di secondo grado "del tutto plausibilmente rileva che l'aver accettato consapevolmente l'appoggio elettorale di un esponente di vertice dell'associazione mafiosa e, a tal fine, dargli tutti i punti di riferimento per rintracciarlo in qualsiasi momento, integra gli estremi della colpa grave e costituisce, senza dubbio, condotta sinergica rispetto all'evento detenzione". Più in generale, la Cassazione ha ricordato che, fermo restando che "condotta colposa ostativa alla riparazione può essere quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque 'concorso' a dare causa all'instaurazione dello stato privato della libertà, non pare dubitabile che, pur escludendo le dette condotte potessero di per sè rappresentare grave indizio dell'ipotesi delittuosa posta a fondamento dell'ordinanza custodiale, non può per ciò solo escludersi anche una loro incidenza causale nella determinazione predetta, non potendo certamente negarsi una loro rilevanza concorrente e rafforzativa del quadro indiziario integrato dagli altri elementi". Per effetto del rigetto del ricorso, Mannino è stato condannato a sborsare le spese processuali e a rifondere il ministero dell'Economia con 750 euro per le spese sostenute nel giudizio in Cassazione.