(Adnkronos) - A tali richieste si sono opposti gli avvocati Jacopo Mannini e Alessandra Tucci difensori di Fioravanti e Mambro, che evidenziando come, "da un lato le prove testimoniali fossero state richieste in forma generica e non rituale, e dall'altro come la richiesta di consulenza tecnica altro non fosse che il tentativo di colmare le lacune probatorie degli attori sui quali invece incombe l'onere di fornire prova dell'ammontare del danno richiesto". I legali di Fioravanti e Mambro, ribadendo la loro "eccezione di prescrizione dell'azione esperita, hanno così chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni". "Il Giudice - sottolinea lo stesso Mannini - accogliendo integralmente l'opposizione proposta dagli avvocati Mannini e Tucci, ha rigettato le istanze istruttorie dell'Avvocatura dello Stato, dichiarando inammissibili le prove richieste così come la consulenza tecnica d'ufficio, rinviando la causa, ritenuta già matura per la decisione, per la precisazione delle conclusioni alla fine del mese di aprile".