Roma, 20 mar. (Adnkronos) - La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Assemblea Regionale Siciliana contro il pagamento dell'indennità a favore di un deputato regionale dell' Ars, A. C., che nel 1994 venne sospeso dalla carica per un mese (2 novembre - 2 dicembre) dal presidente del Consiglio dei ministri (legge 55 del 1990) perchè raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un processo penale che si concluse con una assoluzione davanti al Tribunale di Catania nel 1998. Il deputato si era visto rifiutare la richiesta di indennità dal Tribunale di Palermo (luglio 2003), mentre la sua rivendicazione era stata interamente accolta in appello (luglio 2007). Ora la Cassazione ha ribaltato il verdetto d'appello, accogliendo il ricorso dell'Ars. Nel dettaglio, l'Assemblea Regionale Siciliana si è rivolta a piazza Cavour facendo notare che le indennità che spettano al parlamentare sono legate "esclusivamente all'esercizio effettivo della funzione" per cui durante il periodo della sospensione "l'indennizzo resta privo di titolo". La Prima sezione civile - sentenza 6557 - ha giudicato "fondato" il ricorso di Ars e ha evidenziato che "la Corte di appello non ha formalmente ravvisato la fonte del diritto del consigliere regionale a percepire il trattamento economico connesso alla sua funzione, in conseguenza della sua sospensione cautelare per effetto di procedimento penale, poi concluso in modo favorevole con la revoca della stessa misura". (segue)