(Adnkronos) - Rispetto alle prime dichiarazioni confessorie fatte nel corso del primo interrogatorio, e nel successivo interrogatorio reso al gip nel corso dell'udienza di convalida del fermo "ha fornito - scrive la Corte - una ricostruzione complessiva dei fatti di causa in gran parte sovrapponibile a quella cui era gia' pervenuta la polizia giudiziaria ed ha precisato le ragioni che lo hanno spinto a compiere un'azione cosi' straordinariamente grave. Nel corso del successivo interrogatorio reso al Pubblico Ministero ed ancora di piu' nel corso dell'esame dibattimentale, Vantaggiato pur reiterando le dichiarazioni confessorie ha cercato di ridimensionare in qualche modo la portata della sua condotta illecita. Non vi e' dubbio che nel contrasto tra le dichiarazioni dibattimentali e quelle portate a conoscenza della Corte attraverso l'istituto delle contestazioni, entrambe utilizzabili come prova dei fatti in esse affermate a carico del dichiarante (trattandosi di dichiarazioni rese dall'imputato contro se' stesso), va data prevalenza a quelle rese nell'immediatezza (quindi nel primo interrogatorio al pm e nell'interrogatorio al gip) non solo perche' rese di getto ed istintivamente come uno sfogo liberatorio quindi senza adeguatamente valutare tutte le conseguenze sfavorevoli ma soprattutto perche' rese prima che lo stesso imputato, come ampiamente documentato dalle conversazioni ambientali in atti, resosi conto dell'irrimediabile compromissione della sua situazione processuale e dell'inevitabile applicazione nei suoi confronti della misura sanzionatoria piu' grave, iniziasse l'elaborazione di vere e proprie strategie difensive tese ad escludere o mitigare le conseguenze dell'accertamento giudiziale della sua colpevolezza".