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No a danno per superlavoro volontario

domenica 16 giugno 2013

1' di lettura

Il logoramento del dipendente, che si è esposto volontariamente a eccessi di lavoro per periodi più o meno lunghi, non comporta responsabilità del datore in base all'articolo 2087 del Codice civile, in quanto il lavoratore ha la facoltà di astenersi dalle prestazioni. E’ quanto stabilisce la Corte di Cassazione (sent. 12725 del 2/5/2013).

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