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Rifiuti: Tar Lazio, entro 20 giorni relazione ministero su impianto Colfelice (2)

domenica 24 marzo 2013

2' di lettura

(Adnkronos) - In particolare, il Tar, si legge nell'ordinanza, ritiene "necessario e preliminare alla valutazione della domanda di tutela cautelare richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un accertamento, curato da personale tecnico competente, in ordine alla capacita' reale di trattamento meccanico biologico dell'impianto S.A.F. di Colfelice, allo scopo di verificare se detta capacita' coincida o meno con quella autorizzata, e in ordine alla situazione attuale degli impianti di identica funzione di Roma Capitale". Al ministero si chiede di verificare "se e in che misura la struttura dell'impianto di Colfelice disponga di risorse organizzative e umane sufficienti ad adempiere alle incombenze definite dal decreto commissariale del 15 gennaio 2013, in questa sede impugnato, e a far fronte al surplus di attivita' richiesto; lo stato e le condizioni dell'impianto di Colfelice in relazione alle incombenze disposte dal decreto commissariale; la definizione completa della filiera del trattamento e dello stoccaggio dei rifiuti in ordine alle prefate incombenze; quali siano gli impianti attualmente attivi a Roma Capitale e quale sia la loro capacita' reale residua; l'esatto raffronto tra la capacita' residua degli impianti attivi a Roma Capitale e le esigenze di trattamento accertate oggi e prevedibili nel periodo di vigenza del provvedimento commissariale; gli interventi concretamente in corso, idonei a consentire di risolvere la situazione di criticita' entro il termine di vigenza del provvedimento commissariale, con l'analitica indicazione di ogni progetto, dei relativi tempi di attuazione e della capacita' di trattamento garantita dagli impianti di Roma Capitale; le ulteriori misure progettate e in corso di attuazione volte a facilitare il trattamento dei rifiuti, con riguardo anche alla raccolta differenziata urbana". I giudici amministrativi chiedono poi che gli esiti dell'accertamento siano "esposti in una puntuale ed esauriente relazione, a cura del funzionario responsabile dell'accertamento stesso, all'uopo incaricato dal Ministro dell'Ambiente, corredata dalla documentazione probatoria in ordine ai dati rilevati nell'indagine" e che la relazione sia "messa a disposizione delle parti processuali nei tempi ristretti richiesti dalle esigenze di rapida valutazione delle premesse della demandata tutela".

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