(Adnkronos) - Nella motivazione, di oltre 30 pagine, il giudice ricostruisce tutte le fasi della vicenda processuale. Per quanto riguarda poi le tesi difensive sull'uso dei fondi, il giudice non accetta la tesi secondo la quale esisteva un accordo tacito alla Regione secondo il quale ai consiglieri che ricoprivano piu' incarichi spettavano piu' indennita'. Questo accordo e' stato smentito nel corso del procedimento da funzionari dei gruppi consiliari e in proposito il giudice rileva che "se e' vero che era frutto di una prassi l'erogazione del danaro in base alla doppia o tripla carica, e' pure probabile che questa prassi risponda ad un generale malcostume di gestione del denaro pubblico confluito nelle casse dei gruppi. Questo quadro, se vale a rendere credibile l'imputato, non lo esonera tuttavia da penale responsabilita'". A Fiorito il giudice riconosce le attenuanti considerato il fatto che ha deciso di restituire quanto si era illecitamente attribuito "per essersi prima del giudizio adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere e attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato". Secondo il magistrato "il risarcimento si ritiene sia stato spontaneo ed efficace".