Roma, 20 giu. (Adnkronos) - E' in parte illegittima la legge della Regione Liguria in materia di erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per uso terapeutico. Lo ha stabilito la Corte costituzionale dichiarando l'illegittimita' costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 2, e 8 della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26 (Modalita' di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalita' terapeutiche). L'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria, rileva la Consulta nella sentenza, "viola l'art. 117, terzo comma, Cost., perche', indicando i medici specialisti abilitati a prescrivere i farmaci cannabinoidi e definendo le relative indicazioni terapeutiche, interferisce con la competenza dello Stato a individuare, con norme di principio tese a garantire l'uniformita' delle modalita' di prescrizione dei medicinali nel territorio nazionale, gli specialisti abilitati alla prescrizione del farmaco o principio attivo, nonche' i relativi impieghi terapeutici. L'interferenza determina, in concreto, un contrasto tra l'impugnato art. 2, commi 1 e 2, e le indicazioni contenute nell'atto - la determinazione n. 387 del 9 aprile 2013, successiva alla proposizione del ricorso - con il quale l'Aifa ha autorizzato l'immissione in commercio dell'unico medicinale cannabinoide presente nel mercato italiano". (segue)