Roma, 24 lug. - (Adnkronos) - Sbandierare una relazione omosessuale, al di la' delle cautele dell'anonimato, non lede soltanto il sacrosanto "diritto alla privacy" ma "offende anche la reputazione della persona alla quale e' attribuita la relazione omosex. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 30369 della Quinta sezione penale che ha accolto il ricorso di un 70enne marchigiano, P. P., che si era sentito diffamato da un articolo apparso sul 'Corriere Adriatico' il 27 marzo 2009 dal titolo 'tradimento la relazione omosessuale' in cui si parlava di una relazione che l'uomo avrebbe intrattenuto con un dipendente del suo negozio che gli sarebbe costato l'addebito nella separazione. Il gup di Ancona, il 2 maggio 2011, aveva dichiarato il "non doversi procedere" per omesso controllo nei confronti del direttore del periodico perche' - a detta del giudice - l'articolo non aveva offeso il diretto interessato nei confronti del quale, al piu', poteva essere ipotizzata la lesione del diritto alla riservatezza, visto che il cognome non era stato scritto per esteso e che si era parlato genericamente di un 'marito marchigiano'. Contro il non luogo a procedere, P. P. ha fatto ricorso con successo in Cassazione, sostenendo che i fatti non rispettavano i requisiti della "pertinenza" e della "verita'". Piazza Cavour ha accolto la tesi difensiva e ha evidenziato che "il contenuto dell'articolo, riferendo una situazione di fatto riconducibile alle scelte di vita privata, non ha alcun rilievo sociale con la conseguenza che l'articolo in questione potrebbe avere violato ad un tempo la privacy della persona offesa e, attraverso tale violazione, la reputazione dello stesso". Da qui il rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame.