(Adnkronos) - •Viene introdotta la possibilita' di chiedere una nuova localizzazione dell'intervento per le cooperative a cui i comuni non hanno assegnato le aree su cui edificare nuove "167". •Viene introdotta la possibilita' per gli enti religiosi di finanziare la realizzazione di edifici di culto attraverso la costruzione di strutture residenziali, commerciali, direzionali, turistiche o per servizi, per una volumetria pari a quella delle opere religiose fino a un massimo di 3mila metri quadrati, su terreni di proprieta' dell'ente stesso. •Viene modificata la norma sulle modalita' di assegnazione delle case popolari, limitatamente a roma capitale, in maniera da favorire l'esaurimento delle vecchie graduatorie anche in presenza di nuovi bandi. •Viene precisato che, per quanto riguarda i comuni costieri, le aree liberate dai programmi di demolizione e ricostruzione sono destinate alla fruizione pubblica del litorale. •Vengono chiarite le norme che regolano gli interventi su edifici destinati a servizi socio-assistenziali. •Vengono modificate le norme sui cambi di destinazione d'uso che saranno possibili non solo sull'intero edificio, ma anche per parti di esso, sono esclusi teatri e cinema. •Vengono inseriti anche gli "articoli 11" fra le aree in cui e' possibile applicare il piano casa, ma in questo caso non e' possibile la cosiddetta "monetizzazione" degli standard urbanistici.