Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Il "rifiuto categorico" del bambino per la scuola salva i genitori dalla condanna. Lo sottolinea la Cassazione nello spiegare in quali circostanze mamma e papa' non sono punibili per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. Secondo la Suprema Corte, "puo' essere esclusa la responsabilita' degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione". I casi, spiega la Terza sezione penale, riguardano la "mancanza assoluta di scuole o di insegnanti", come pure lo "stato di salute dell'alunno". Genitori scusabili se i figli marinano la scuola anche per "la disagiata distanza tra scuola e abitazione se mancano i mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentono l'utilizzo di mezzi privati" e se "il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non e' superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali". (segue)