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Cassazione: confermata condanna a Luca Barbareschi per illeciti edilizi

domenica 23 settembre 2012

2' di lettura

Roma, 21 set. (Adnkronos) - La Cassazione ha convalidato la condanna alla rimozione di un solaio nei confronti dell'attore e parlamentare Luca Barbareschi, accusato di abuso edilizio dal vicino di casa, nella centralissima piazza Mattei a Roma. Il vicino di casa, ricostruisce la sentenza 15848 della Seconda sezione civile, aveva denunciato che "il solaio intermedio realizzato da Barbareschi sulla gabbia dell'ascensore aveva utilizzato un bene di proprieta' comune con conseguente pregiudizio per gli altri condomini anche per diminuzione della luce, conseguente alla chiusura del lucernario". La linea difensiva di Barbareschi si e' avvalsa del regolamento del condominio che confermava la sua "proprieta' esclusiva dell'ultimo piano", facendo notare che in ogni caso era stato tutto condonato . La Corte d'appello di Roma, nel febbraio 2006, aveva dato torto all'attore, condannandolo a rimuovere il solaio costruito come intermedio alle scale, con eliminazione del lucernario ed acquisizione della proprieta' condominiale. La decisione e' stata confermata anche dalla Cassazione che ha evidenziato come il giudice del precedente grado di giudizio "ha con motivazione plausibile ed esente da vizi logici negato che potesse configurarsi, anche in conformita' di quanto disposto dal regolamento condominiale, una facolta' del proprietario dei piani IV e V di pervenire alla chiusura non gia' del perimetro delle scale di proprieta' esclusiva, ma della tromba delle scale, la quale, essendo di proprieta' comune, segnava il confine con quelle di proprieta' del singolo condomino". La Suprema Corte ha inoltre fatto notare che "la Corte territoriale ha evidenziato che non vi era rapporto alcuno tra solaio, costruito non gia' per volonta' condominiale, ed ancoraggio dell'ascensore e che, comunque, dalla costruzione del solaio ogni residuo godimento di luce, quale utilita' comune, e' venuto, illegittimamente, meno". Da qui il rigetto del ricorso dell'attore che e' stato anche condannato a pagare le spese processuali sostenute dal vicino di casa che gli ha fatto causa, quantificate in 2.200 euro.

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