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Doppia contribuzione, la sentenza che ribalta tutto

lunedì 4 maggio 2026

2' di lettura

Con la sentenza n. 487/2026 (RG n. 1005/2023), il Tribunale di Monza ha emesso un’importante pronuncia in materia di contribuzione previdenziale degli amministratori di società.Il giudice ha escluso la legittimità della doppia iscrizione alla Gestione Commercianti e alla Gestione Separata INPS, condannando l’Istituto alla restituzione di tutti i contributi indebitamente versati, oltre interessi e spese di lite. Il ricorrente è stato assistito dagli avvocati Massimo Leonardi e Celeste Collovati dello studio Dirittissimo.Il caso riguardava un amministratore che, per anni, aveva versato contributi sia alla Gestione Commercianti (per la carica societaria) sia alla Gestione Separata (per il compenso da consigliere delegato). 

L’INPS riteneva legittima la doppia contribuzione.Il Tribunale di Monza ha invece chiarito un principio fondamentale: l’iscrizione alla Gestione Commercianti non è automatica per il solo fatto di ricoprire la carica di amministratore o di essere socio. È necessario dimostrare una partecipazione personale, abituale e prevalente all’attività aziendale di natura operativa.Nel caso esaminato, è emerso chiaramente che l’amministratore svolgeva esclusivamente funzioni gestionali e di rappresentanza strategica, senza alcun coinvolgimento diretto nel ciclo produttivo o nelle attività operative.

La società aveva una struttura articolata con dipendenti e responsabili di reparto. Le testimonianze hanno confermato che l’uomo non partecipava concretamente al lavoro aziendale. Di conseguenza, il giudice ha dichiarato illegittima l’iscrizione alla Gestione Commercianti dal 2015, confermando il solo obbligo contributivo alla Gestione Separata per il compenso da amministratore. La sentenza riveste notevole importanza pratica: ribadisce che non basta la carica formale per giustificare la doppia contribuzione e impone all’INPS una verifica concreta dei presupposti di legge, evitando automatismi. Si tratta di un precedente significativo a tutela di amministratori e soci di società in situazioni analoghe.

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