Prima ancora delle opinioni e delle battaglie politiche, contano le regole interne. E, nello scontro sulla campagna referendaria sulla giustizia, lo Statuto dell’Associazione nazionale magistrati rischia di diventare il tallone di Achille delle toghe militanti anti Governo. I magistrati che stanno lavorando al ricorso sul possibile sequestro conservativo dei fondi del sindacato, rivelato ieri in esclusiva da Libero, sostengono di avere già messo a fuoco cinque profili critici, cioè cinque possibili violazioni: la clausola di “non politicità” dell’Associazione (art. 2); l’impiego di quote e patrimonio fuori dagli scopi sociali e in contrasto con i doveri dei soci (art. 2, 3 e 5); il rapporto con un soggetto formalmente separato ma operativamente contiguo, come il Comitato per il No, con possibili ricadute sulle competenze dell’esecutivo associativo (art.2 e 33); i presìdi di controllo e trasparenza affidati ai Revisori e al circuito del rendiconto (art. 38); la catena autorizzativa degli ordini di spesa e dei movimenti sui conti (art. 35).
L’ipotesi del ricorso, per ora, resta ancorata alle verifiche giuridiche degli atti, ma la finalità è chiara: evitare che un’uscita di denaro diventi irreversibile prima che un giudice possa stabilire se quell’impiego sia coerente o meno con lo Statuto.
Non è una discussione sul diritto dei magistrati di avere idee o di esprimere posizioni, spiegano i promotori al nostro giornale. È un controllo, più asciutto, sull’uso di risorse collettive: soldi raccolti dagli iscritti e gestiti da un’associazione professionale. Il primo cardine è la clausola identitaria: l’Anm «non ha carattere politico» (art. 2). Se l’Associazione, come struttura, entrain una campagna referendaria con una strategia nazionale, strumenti di comunicazione capillari e una finalità di influenza sull’esito, il rischio evocato è che quella clausola perda sostanza e diventi una formula svuotata dai fatti. Il punto, in sede giudiziaria, non è stabilire chi abbia ragione nel merito della riforma, ma se l’ente mantenga la propria fisionomia associativa o scivoli, nella pratica, verso una funzione politica. L’altro snodo è la natura del denaro e il suo perimetro d’uso. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei soci e da eventuali donazioni o legati (art. 3) ed è, per definizione, funzionale agli scopi sociali enunciati (art. 2). A questo si aggiunge un vincolo comportamentale che nello Statuto è scritto in modo netto: i soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ai fini dell’Associazione (art. 5). Nel ragionamento dei promotori del ricorso, queste tre norme, lette insieme, costruiscono una cornice: le quote non sono un budget libero, ma risorse conferite per finalità associative. Se vengono impiegate per un’azione che appare estranea agli scopi, o comunque non riconducibile in modo convincente alla missione, la contestazione passa dal piano dell’opportunità al piano della compatibilità statutaria. Il terzo profilo, quello più delicato perché spesso si gioca nei dettagli, riguarda l’uso di strutture formalmente distinte.
Un Comitato per il No può essere, sulla carta, un soggetto autonomo. Ma l’esposto guarderebbe soprattutto alla sostanza: se un comitato esterno opera seguendo indirizzi deliberati dagli organi centrali, se utilizza canali, supporti, mezzi o risorse che in concreto derivano dall’Associazione, la separazione rischia di diventare un confine soltanto nominale. È qui che viene richiamata la filiera delle attribuzioni della Giunta esecutiva centrale (art. 33) e, soprattutto, torna centrale la clausola sugli scopi e sulla non politicità (art. 2): non tanto per negare la possibilità di partecipare al dibattito, quanto per misurare se l’Associazione stia finanziando e indirizzando, direttamente o indirettamente, un’operazione che somiglia a una campagna di parte. E poi c’è il tema della trasparenza interna e dei controlli. Lo Statuto attribuisce al Collegio dei Revisori un ruolo preciso: controllo sulla gestione economica e patrimoniale, relazione sul rendiconto, trasmissione e deposito degli atti per consentire la visione ai soci (art.38). In un’ottica cautelare questo profilo è tutt’altro che secondario. Perché se le spese di comunicazione venissero contabilizzate in modo poco leggibile, o se le uscite venissero aggregate in voci che rendono difficile ricostruire destinazione, causale e filiera decisionale, la questione diventerebbe duplice: non solo “dove” finiscono i soldi, ma anche “come” gli iscritti possono controllare. E quando il controllo interno risulta debole o soltanto formale, aumenta la credibilità del presupposto cautelare: il rischio che il patrimonio venga consumato senza possibilità concreta di intervento tempestivo. E solo per fare la guerra all'Esecutivo.