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Diffama un collega su facebook: finanziere rinviato a processo

di simone cerroni domenica 20 aprile 2014

2' di lettura

Attenzione a sfogare il vostro stress lavorativo e le vostre gelosie d'ufficio su Facebook o Twitter. Da oggi chi parlarà male di una persona sui social network, senza nominarla direttamente, ma indicando elementi che potrebbero renderla identificabile, rischia una condanna per diffamazione. Questo è quello che emerge da una sentenza con cui la prima sezione penale della Cassazione ha rinviato a nuovo processo l’assoluzione di un maresciallo capo della Guardia di Finanza che aveva pubblicato su Facebook la frase offensiva nei confronti di un collega. "Attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo". Il tutto contornato da parole volgari nei confronti della moglie di quest’ultimo. L'iter giudiziario - Un caso che ha scalato tutta e tre gradi di giudizio. L’imputato era stato condannato dal tribunale militare di Roma a tre mesi di reclusione militare per diffamazione pluriaggravata. Poi il ricorso in Appello e l'assoluzione per insussistenza del fatto, poiché "l’identificazione della persona offesa risultava - aveva spiegato la Corte militare d’Appello di Roma - possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network, non avendo l’imputato indicato il nome del suo successore, la funzione di comando in cui era stato sostituito, o dato alcun riferimento cronologico". E ancora, il ricorso contro l’assoluzione e la colpevolezza dell'imputato. Qui il procuratore generale militare ha evidenziato come, al contrario, la pubblicazione su Facebook abbia determinato la conoscenza delle frasi offensive da parte di più "soggetti indeterminati iscritti al social network e che chiunque, collega o conoscente dell’imputato, avrebbe potuto individuare la persona offesa". L'arrivo in Cassazione - Oggi la Suprema Corte e la condanna. "Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione - si legge nella sentenza depositata - è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa. Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico", ma la "consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza anche soltanto di due persone". E in questo caso, conclude la Corte, "non può non tenersi conto dell’utilizzazione del social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di Finanza, nè alla circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona".

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diffamazione sui social network
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