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No a licenziamento per inattività forzata

domenica 24 febbraio 2013

1' di lettura

Niente licenziamento se il lavoratore è costretto all'inattività. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 1693 depositata il 24 gennaio. L'inattività forzata del lavoratore non solo non giustifica il licenziamento ma è anche fonte dell'obbligo di risarcimento del danno in capo al datore di lavoro.

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