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Consulenti del lavoro: è cessione ramo d’azienda con lavoratori e know-how

domenica 18 febbraio 2018

2' di lettura

Roma, 15 feb. (Labitalia) - Nuova sentenza della Corte di Cassazione (n. 1769 del 24 gennaio 2018), che conferma l'interpretazione per cui è cessione di ramo d’azienda solo se con i lavoratori passa anche il know-how. Ad illustrare la sentenza è l'Approfondimento della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, pubblicato oggi. La sentenza, dicono gli esperti della Fondazione, conferma "il consolidato orientamento in materia di cessione di ramo d’azienda". Infatti, questa fattispecie "non si configura se contestualmente al trasferimento dei lavoratori non si riscontra anche il trasferimento di un determinato know-how individuabile in una particolare specializzazione del personale trasferito, poiché è indispensabile la conservazione dell’identità economica". A riprova di tale tesi, spiegano i consulenti del lavoro, "la Suprema Corte ha ribadito che non sussistono le condizioni affinché si configuri un trasferimento di ramo d’azienda se la realtà sia stata creata ad hoc, in occasione del trasferimento stesso, poiché condizione necessaria è la preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionale". Per definizione, infatti, elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda è la capacità, al momento dello scorporo, di provvedere, con propri mezzi funzionali e organizzativi, allo scopo produttivo senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. Qualora le predette condizioni non fossero soddisfatte, il procedimento risulterebbe inefficace, con il conseguente reintegro dei lavoratori nelle mansioni e nella sede operativa precedente. La Fondazione Studi consulenti del lavoro, con l'approfondimento 'Lavoro in Cassazione' dedicato al tema, oltre a riportare la massima giurisprudenziale, si sofferma sull'individuazione del concetto di azienda e sulle garanzie del lavoratore in caso di trasferimento, sottolineando che, ai fini della sussistenza di un trasferimento d’azienda in un settore in cui l’attività sia fondata essenzialmente sulla mano d’opera, risulta necessario, ai sensi della direttiva 2001/23, che la parte più rilevante del personale sia presa in carico dal presunto cessionario per la conservazione dell’identità di un’entità economica.

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